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Scheda: Tracciabilita' e Rintracciabilita'

Anche se spesso - erroneamente! - sono usati come sinonimi, tracciabilità e rintracciabilità sono due processi ben distinti e, anche se fortemente interconnessi, opposti.

La tracciabilità è il processo che permette di identificare il prodotto "dal campo alla vendita" cioè dall’inizio alla fine della filiera, ricostruendo le informazioni principali (le tracce appunto) lasciate ad ogni passaggio.

La rintracciabilità è invece il processo che permette di ricostruire a ritroso il percorso di un alimento "dalla tavola al campo", attraverso un sistema che utilizza le informazioni precedentemente tracciate. È lo strumento fondamentale per determinare la qualità del prodotto che consumiamo, spesso ottenuto dal lavoro di molte aziende, che partecipano solo per una singola fase della lavorazione dello stesso.

Tracciabilità di filiera
Si tratta dell’insieme dei processi di tracciabilità interni a ciascun operatore della filiera, che costituiscono dunque il pre-requisito da cui partire per la tracciabilità di filiera, dalla produzione alla trasformazione fino alla distribuzione. La tracciabilità di filiera richiede perciò il coinvolgimento di ogni soggetto che ha contribuito alla formazione del prodotto.

Rintracciabilità di filiera
Molte aziende, in questi ultimi anni, hanno adottato un sistema volontario di rintracciabilità di filiera, facendo riferimento alla norma nazionale volontaria UNI 10939, oggi diventata la norma internazionale UNI EN ISO 22005:2008 “Rintracciabilità nelle filiere agroalimentari - Principi generali e requisiti di base per progettazione di sistemi e attuazione”.

Grazie a questa norma, si può documentare la storia del prodotto e le responsabilità coinvolte e identificare tutte le attività e i flussi (comprese le organizzazioni) che hanno rilevanza critica per le caratteristiche del prodotto.

La rintracciabilità è diventata obbligatoria dal 1° gennaio 2005, con il Regolamento europeo 178/2002 esteso ai prodotti alimentari o alle materie prime che contribuiscono alla formazione dell'alimento: è sufficiente la mancanza delle informazioni necessarie a dimostrare la salubrità di un costituente per sospenderne la commercializzazione all'interno dell'UE.

La certificazione volontaria della rintracciabilità continua però a prevedere aspetti aggiuntivi rispetto a quelli previsti per legge e rappresenta per l'azienda un ulteriore impegno in nome della sicurezza alimentare.

Per maggiori info: www.csqa.it