I frullati di sola frutta scontano l'Iva al 10 per cento, invece che al 4
8) della Tabella A, parte II, allegata al Dpr 633/1972 e, quindi, sconta l'Iva del 4%.
In prima battuta, l'Amministrazione finanziaria precisa che, per rispondere a questa istanza, così come è successo per altre analoghe, è necessario un preliminare accertamento tecnico sulla natura e la composizione merceologica del prodotto. Per questo motivo, l'Agenzia ha trattato la questione solo nell'ambito di una consulenza giuridica, dopo aver acquisito il parere dell'agenzia delle Dogane.
Quest'ultima, in seguito all'analisi chimica del prodotto, ritiene che non possa essere considerato un succo di frutta perché costituito non solo da frutta frullata ma anche da "un quantitativo evidente di polpa non finemente suddivisa". Pertanto, le Dogane chiariscono che il prodotto in esame appartiene a una categoria merceologica diversa da quella proposta dal contribuente e che, in particolare, rientri in quella individuata dal punto 74 della Tabella A, parte III, allegata al Dpr 633/1972: frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate, costituiti da miscugli di frutta, in prevalenza diversa dalla frutta a guscio.
I tecnici delle Entrate, dunque, sulla base del parere delle Dogane, ritengono che la cessione del prodotto sconti l'aliquota del 10 per cento.