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Di Rossella Gigli

Il vero punto critico nel rapporto tra distribuzione e fornitori sta nei contratti unilaterali

Che cosa debba intendersi per "contratto" lo indica il nostro Codice Civile, all'Art. 1321. Il contratto è l'accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.

L'articolo successivo, il 1322, specifica inoltre il concetto di "autonomia contrattuale", indicando che le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge.

Insomma, il contratto è, per sua natura, un atto con validità giuridica che coinvolge attivamente e liberamente due o più parti. Uno scambio e un confronto "alla pari", in cui ci si accorda perché, come ovvio, si è concordi sulle condizioni di un dato rapporto.



Alla luce della tanto discussa delibera dell'Antitrust nel noto caso Coop-Celox, emerge una pratica contrattuale formalmente esatta, ma sostanzialmente stravolta. Parliamo delle lettere con le quali il distributore fissa per il fornitore le condizioni commerciali annuali della fornitura. Tali lettere sono predisposte a monte e già intestate come se il fornitore ne fosse il mittente. Una volta timbrate da quest'ultimo, vengono semplicemente rispedite al distributore, senza apportare alcuna modifica.

Nelle missive si specificano elementi sostanziali del rapporto di fornitura, in quanto si fa riferimento agli sconti e ai contributi previsti a carico del fornitore stesso, senza alcun evidente corrispettivo o garanzia - secondo la lettura dell'Antitrust - da parte del distributore.

Ora, pur essendo comprensibile la necessità di standardizzare gli accordi di fornitura con una vasta platea di soggetti con i quali non sarebbe fattibile accordarsi singolarmente, classificare simili documenti quali contratti frutto di libera negoziazione è una palese forzatura della definizione data dal Codice Civile.

Uno degli elementi cardine della delibera dell'Antitrust è, non a caso, proprio tale unilaterale definizione dei termini di un accordo (si veda in tal senso il punto 71 della delibera). Tanto più quando esso preveda, in carico al fornitore, anche costi (nella fattispecie quelli relativi alle analisi qualitative dei prodotti) che sarebbero invece di competenza del distributore.

Clicca qui per scaricare la delibera integrale dell'Antitrust.

Clicca qui per leggere la posizione di Coop sulla delibera.

Clicca qui per leggere la posizione di Celox sulla delibera.