Nuova circolare dell'Agenzia delle Entrate sull'equiparazione a reddito agrario della produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili
La circolare riguarda la produzione e cessione, da parte degli imprenditori agricoli, di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche, nonché di carburanti e di prodotti chimici derivanti prevalentemente da prodotti del fondo
Ai sensi dell’articolo 1, comma 423 della legge finanziaria 2006 e successive modificazioni, le attività suddette si considerano produttive di reddito agrario. Sotto il profilo fiscale, quindi, esse sono soggette all’applicazione del principio di tassazione del reddito su base catastale in luogo di quella analitica.
Ciò, naturalmente, nel presupposto che risulti verificato il requisito della "prevalenza"
che caratterizza le attività agricole connesse, ossia a condizione che, nel caso di
specie, le fonti di produzione dell’energia provengano prevalentemente dal
fondo.
Per quanto riguarda i pannelli solari, la produzione e la cessione di energia fotovoltaica da parte di imprenditori agricoli è sempre produttiva di reddito agrario per la parte generata dai primi 200 KW di potenza nominale installata.
Diversamente, ossia se generata da impianti di potenza superiore ai superiori a 200 KW, l’energia prodotta in eccesso rispetto a quella che sarebbe derivata da un impianto di potenza fino a 200 KW, è produttiva di reddito agrario solo se ricorre a uno dei seguenti requisiti:
a) derivi dall’integrazione degli impianti fotovoltaici con le strutture esistenti sul fondo (es. capannoni, strutture per ricovero animali o attrezzature, serre ecc.);
b) dallo svolgimento effettivo dell'attività agricola derivi un volume d’affari superiore a quello derivante dalla produzione di energia eccedente il limite di 200 KW;
c) l’imprenditore agricolo, per ogni 10 KW di potenza installata in eccesso rispetto alla franchigia, dimostri di coltivare 1 ettaro di terreno.