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Nuova decisione UE in materia di brevetti

Secondo l'Ufficio europeo dei brevetti (UEB), i costitutori di nuove varietà possono liberamente utilizzare nel loro lavoro di miglioramento genetico le varietà esistenti, senza pagare royalties.

In passato, gli sviluppatori varietali non potevano utilizzare materiale protetto per lo sviluppo e lo sfruttamento di una nuova varietà senza l'autorizzazione del titolare del brevetto. A causa del brevetto, pertanto, avevano minore accesso alla diversità genetica e questo ostacolava l'innovazione nel settore dello sviluppo varietale.

Tutto ciò non era certo auspicabile, dato che gli sviluppatori varietali giocano un ruolo importante nel nutrire il pianeta. Sono state sviluppate varietà che possono crescere nelle condizioni più estreme, come per esempio siccità, salinità e fitopatie.

La discussione sui brevetti vegetali è cominciata nel 2012 e si è fatta accesa nel 2015, quando il Parlamento Europeo mise in discussione la brevettabilità di piante ottenute da processi biologici (selezione e incrocio).

La direttiva europea n. 44 del 1998 stabilisce che le varietà vegetali e le razze animali nonché i procedimenti biologici di produzione di vegetali o di animali non sono brevettabili. La direttiva stabilisce che un procedimento di produzione di vegetali o di animali è essenzialmente biologico, quando consiste integralmente in fenomeni naturali come l'incrocio o la selezione. Il Parlamento europeo aveva già fatto appello all'Ueb affinché escludesse dalla brevettabilità tutti i prodotti derivanti dalla riproduzione convenzionale, con una risoluzione approvata il 10 maggio 2012.
Data di pubblicazione: