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Precisazioni su cosa intendere per buccia non edibile negli agrumi

Decco Italia da oltre 50 anni si occupa di trattamenti post raccolta dell'ortofrutta. Da qualche tempo gli operatori ci pongono frequentemente la seguente domanda: se applico della cera protettiva sugli agrumi devo scrivere "buccia non edibile" in etichetta? La risposta è NO!

Di seguito cerchiamo di fare chiarezza, provando a evidenziare quelli che sono gli elementi che possono indurre in confusione.

Partiamo da quei prodotti che vengono comunemente chiamati "cere", ma che in realtà sono per definizione legislativa "agenti di rivestimento" (il reg 1333/2008 definisce gli "agenti di rivestimento", inclusi gli agenti lubrificanti): sono sostanze che, quando vengono applicate alla superficie esterna di un prodotto alimentare, le conferiscono un aspetto brillante o forniscono un rivestimento protettivo.

Gli agenti di rivestimento e i conservanti utilizzati nelle diverse formulazioni ammesse nella comunità europea (E904, E901 ecc.) sono additivi alimentari quindi, per stretta definizione di legge, equiparati a ingredienti, pur non avendo funzione alimentare ma tecnologica. Per tali additivi, quando applicati agli agrumi, vale solo l'obbligo di specificarne la presenza sulla confezione di vendita. Tuttavia, il loro impiego non inficia affatto l'utilizzo della buccia a scopi alimentari.

I responsabili Decco Italia precisano: "La confusione, a nostro avviso, nasce dal fatto che esiste l'obbligo di informare il consumatore sulla non possibilità di utilizzo della buccia degli agrumi per scopo alimentare, solo ed esclusivamente nel caso in cui gli agrumi siano stati trattati in superficie con il principio attivo IMAZALIL (fungicida) dopo la raccolta".

"Tale obbligo scaturisce dal D.M. 27/08/2004 (Prodotti fitosanitari: limiti massimi di residui delle sostanze attive nei prodotti destinati all'alimentazione), nella sezione relativa all'autorizzazione ministeriale della sostanza attiva Imazalil".

"Nella legge è presente la seguente avvertenza che è da riportare sull'etichetta del prodotto fitosanitario contenente Imazalil '...chi effettua il trattamento è tenuto a informare l'utilizzatore che le bucce degli agrumi trattati non possono essere utilizzate a scopo alimentare' ".

"Ribadiamo quindi che la non possibilità di utilizzo della buccia degli agrumi per scopi alimentari si riferisce solo ai frutti di agrumi trattati con Imazalil e non ai frutti che contengono in superficie gli agenti di rivestimento".

"Facciamo doverosa informazione condividendo che questo obbligo di etichettatura di "buccia non edibile" a seguito di impiego di Imazalil vige esclusivamente in Italia. In nessun altro paese del mondo vige infatti questa prescrizione". 

"Alcuni produttori, in conseguenza di questo obbligo di legge, sfruttando la proibizione legata all'Imazalil utilizzano la dicitura "Buccia edibile" laddove i frutti non vengano trattati con Imazalil quale "estensione" in positivo". 

"A nostro avviso, la legge non proibisce di scrivere in etichetta una dicitura ovvia, ma questa si può considerare solo come claim pubblicitario non obbligatorio che, come tutta la pubblicità, non è sanzionabile se corrisponde a verità".

Nel caso degli agrumi viene veicolato un messaggio positivo, perché c'è la proibizione legata all'uso dell'imazalil che impone di scrivere "buccia non edibile". 

Vista la forte pressione, riservata da noi tutti, alla sicurezza alimentare la catena distributiva dell'ortofrutta si sforza di rassicurare il consumatore sulle caratteristiche di salubrità ove presenti.

Per fare un esempio: su una bottiglia di acqua minerale sembrerebbe veramente strano se ci fosse scritto "acqua potabile"! 

Per maggiori info:
Maurizio Coniglione e Nunzia Lombardi
R&D Decco Italia
Email: Info@deccoitalia.com
Web: www.deccoitalia.com 

Data di pubblicazione: