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Nel 2022 solo l'1,37 per cento di irregolarità

Residui di fitofarmaci: Legambiente conferma che l'ortofrutta italiana è sana

Come di consueto, è stato pubblicato a fine anno il report di Legambiente sull'utilizzo dei fitofarmaci presenti negli alimenti commercializzati nel territorio nazionale. Secondo il report, la frutta è la categoria con il maggior impiego di sostanze chimiche di sintesi: i campioni irregolari sono risultati solo l'1,37% di quelli esaminati. Gli altri erano conformi alle prescrizioni di legge: non presentava residui il 28,27%; il 16,22% era regolare con un solo residuo e il 54,14% regolare con più di un residuo.

Si deve dare atto che, per prevenire i rischi per la salute pubblica, il Ministero della Salute è costantemente impegnato nelle operazioni di controllo per verificare la conformità dei prodotti alle disposizioni di legge, proteggere gli interessi dei consumatori e assicurare la lealtà delle transazioni.

La disciplina dei controlli, modificata in tempi relativamente recenti, è stata però oggetto trasversale di severe critiche e lo stesso legislatore è dovuto intervenire per effettuare correzioni di rilievo.

Chiediamo chiarimenti in merito all'avvocato Gualtiero Roveda, consulente di Fruitimprese.

FreshPlaza (FP): Nell'ambito dell'ultima indagine di Legambiente sulla frutta, sono state rintracciate novanta sostanze attive, tra cui un campione di uva con 14 residui, uno di pere con 12 e uno di fragola proveniente dalla UE con 35 residui diversi. L'Attività di controllo da parte delle Autorità pare inevitabile.
Gualtiero Roveda (GR): Sulla scorta della normativa unionale che disciplina la materia, la sicurezza dei prodotti viene primariamente garantita attraverso l'applicazione di misure di autocontrollo, attuate dagli stessi operatori del settore alimentare, che consentono di mantenere sotto costante verifica i requisiti igienico-sanitari dei prodotti. A queste devono necessariamente essere affiancati i controlli pubblici.

FP: Il nuovo sistema dei controlli ufficiali degli alimenti è stato molto criticato.
GR: Il d.lgs. n. 27/2021 ha dato attuazione al Reg. (UE) 625/2017. Tuttavia, il nuovo impianto normativo era in contrasto con le procedure dirette a garantire la difesa in ambito penale. È, pertanto, dovuto intervenire prima il Governo con il d.l. n. 42 del 2021, successivamente convertito in legge, e il Ministero della Sanità, poi, con la Nota DGISAN n. 19604 dell'11.05.21 per assicurare la tenuta del sistema. La disciplina è, comunque, rimasta molto farraginosa.

FP: Nel caso l'Autorità competente comunichi a un operatore l'esito sfavorevole degli accertamenti effettuati su un campione di prodotto, quest'ultimo cosa può fare?
GR: Se ritiene che possa essere stato commesso un errore potrà, in sede di Controperizia, far esaminare da un esperto di fiducia la documentazione inerente alle attività condotte dall'Organo di controllo sino all'emissione del rapporto di prova analitico. Potrà anche far eseguire le analisi sull'aliquota eventualmente resa disponibile al momento del campionamento.

FP: Se, all'esito di tali operazioni, l'Autorità procedente rimane dello stesso avviso, contrastante con quello dell'operatore?
GR: In questo caso può attivare, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione da parte dell'Autorità procedente dell'esito sfavorevole della Controperizia, la procedura di Controversia, chiedendo all'Istituto Superiore di Sanità il riesame di tutta la documentazione. Se l'Istituto conferma i risultati dell'Autorità procedente l'operatore può chiedere che sia utilizzata l'apposita aliquota del campione, assicurata in sede di controllo, per una nuova analisi.

FP: Se l'esito è sfavorevole all'operatore?
GR: L'Autorità procedente può trasmettere la notizia di reato alla Procura competente per l'applicazione dell'art. 5 della Legge 283/1962. Seguirà, pertanto, un procedimento penale a carico dell'Operatore.

FP: È possibile partecipare alla nuova analisi del campione presso l'ISS?
GR: Sì. Grazie all'intervento del Legislatore a cui accennavo, nel caso di ripetizione delle analisi si applicano le procedure previste dall'art. 223 delle Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale. A ciò consegue che l'ISS, almeno tre giorni prima della revisione, deve dare avviso all'interessato e al difensore eventualmente nominato del giorno, dell'ora e del luogo ove la medesima verrà effettuata. Alle operazioni di revisione l'Operatore e il difensore hanno diritto di assistere personalmente, con l'assistenza eventuale di un consulente tecnico.