Iscriviti alla nostra newsletter giornaliera e tieniti aggiornato sulle ultime notizie!

Iscriviti Sono già iscritto

State utilizzando un software che blocca le nostre pubblicità (cosiddetto adblocker).

Dato che forniamo le notizie gratuitamente, contiamo sui ricavi dei nostri banner. Vi preghiamo quindi di disabilitare il vostro software di disabilitazione dei banner e di ricaricare la pagina per continuare a utilizzare questo sito.
Grazie!

Clicca qui per una guida alla disattivazione del tuo sistema software che blocca le inserzioni pubblicitarie.

Sign up for our daily Newsletter and stay up to date with all the latest news!

Registrazione I am already a subscriber
Lo spiega dall'avvocato Gualtiero Roveda, consulente di Fruimprese

Un tipo di contratto che facilita il lavoro dei coadiuvanti in azienda

Il legislatore, sia per il rinnovato interesse dei giovani verso il settore agricolo sia per evitare la perdita del patrimonio di conoscenze e relazioni di cui gli imprenditori sono portatori in prima persona, ha introdotto una nuova fattispecie contrattuale, il cosiddetto contratto di affiancamento, volta a favorire l'imprenditoria giovanile e il passaggio generazionale in agricoltura. Chiediamo all'avvocato Gualtiero Roveda, consulente di Fruitimprese, quali sono gli aspetti di maggior rilievo dello strumento contrattuale in questione.

FreshPlaza (FP): Chi può stipulare il cosiddetto "contratto di affiancamento" in agricoltura?
Gualtiero Roveda (GR): La legge di Bilancio 2018 ha previsto, in via sperimentale per il triennio 2018-2020, la possibilità di stipulare i c.d. contratti di affiancamento con l'obiettivo di non disperdere il valore della tradizione e della cultura di settore. Tramite questo tipo di contratto un imprenditore agricolo "anziano" si impegna a trasferire a un "giovane agricoltore affiancato" le proprie competenze nell'ambito delle attività agricole, così come descritte dall'art. 2135 del codice civile; dall'altro lato, il giovane si impegna a contribuire direttamente alla gestione, anche manuale, dell'impresa, d'intesa con il titolare, e ad apportare le innovazioni tecniche e gestionali necessarie alla crescita aziendale.
Per "imprenditore agricolo anziano" si intende l'agricoltore che sia titolare di una o più attività d'impresa agricola, come definita dall'art. 2135 c.c., e che abbia già compiuto i 65 anni oppure che sia pensionato, indipendentemente dall'età anagrafica. E' necessario che questi sia attivo e svolga attività agricola.

FP: Quale è la forbice di età a cui fare riferimento?
GR: Dai 18 ai 40. Per "giovane agricoltore affiancato" si intende un individuo di età compresa tra i 18 e i 40 anni che non abbia già il possesso di terreni agricoli e non sia già imprenditore agricolo. Nel periodo di affiancamento il giovane è equiparato all'IAP e quindi può accedere alle agevolazioni fiscali stabilite per la categoria.
Il contratto di affiancamento deve essere trascritto nei pubblici registri. Al contratto deve essere allegato un piano aziendale presentato all'Istituto dei Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (Ismea). Nel piano è possibile prevedere l'introduzione miglioramenti fondiari, realizzabili anche in deroga alla normativa vigente, nonché la possibilità per il giovane imprenditore di apportare innovazioni tecniche e gestionali, utili all'impresa.

FP: L'imprenditore "anziano" può essere anche un coltivatore diretto?
GR: Sì. La possibilità sussiste sia per l'agricoltore non professionale sia per il coltivatore diretto.

FP: L'affiancamento può riguardare anche solo un ramo d'azienda?
GR: L'opinione prevalente ritiene di sì.

FP: E' possibile che il rapporto si instauri con affiancati che esercitino l'attività mediante una società di persone o che l'organizzazione tra più giovani si realizzi in forma societaria?
GR: Il giovane agricoltore può costituirsi in forma societaria. Non è invece chiaro se il soggetto affiancato deve essere necessariamente una persona fisica o se la possibilità sussista anche per le società di persone con soci tutti pensionati o ultrasessantacinquenni. I commentatori più autorevoli ritengono che ciò sia possibile.

FP: Il limite di 40 anni, come deve essere inteso?
GR: Il giovane agricoltore deve stipulare il contratto prima del compimento del quarantesimo anno di età. Si ritiene che non abbia alcuna rilevanza un eventuale successivo sforamento durante l'esecuzione del contratto.

FP: Il contratto ha una durata prestabilita?
GR: Il contratto di affiancamento deve avere una durata che non può essere superiore a 3 anni. Non è invece prevista una durata minima, dunque si possono ipotizzare contratti di affiancamento con durata annuale, biennale o triennale. Nell'arco di tempo di esecuzione del contratto il giovane è equiparato, a tutti gli effetti, all'imprenditore agricolo e ha diritto alla ripartizione degli utili di impresa.

FP: Gli utili in quale percentuale devono essere ripartiti?
GR: In una misura compresa tra il 30 e il 50 per cento.

FP: Il rapporto che sorge con il contratto in questione appare molto simile a quello che si instaura con il coadiuvante nell'impresa familiare.
GR: L'osservazione è corretta. Nel caso del contratto di affiancamento non è, tuttavia, necessario che ci sia un rapporto di parentela, affinità o coniugio con il titolare dell'impresa.

FP: Cosa accade nel caso di scioglimento anticipato del contratto?
GR: Nel contratto dovrà essere espressamente prevista la disciplina dello scioglimento del rapporto prima del termine, unitamente alla conseguente remunerazione spettante al giovane agricoltore per l'opera eseguita e per il rimborso delle spese sostenute.

FP: Al termine del contratto il giovane agricoltore deve subentrare nella gestione dell'azienda?
GR: Non c'è l'obbligo di prevedere il subentro del giovane imprenditore nella gestione aziendale, ma solo la possibilità di tale previsione.

FP: Nel caso in cui l'imprenditore anziano voglia vendere l'azienda, il giovane vanta qualche diritto?
GR: Sì. In caso di vendita dell'azienda agricola, è stabilito un diritto di prelazione, secondo la disciplina della prelazione agraria, in favore del giovane imprenditore, per i 6 mesi successivi alla conclusione del contratto.

FP: La prelazione cosa riguarda?
GR: L'intero complesso aziendale.

FP: Lo strumento contrattuale in questione ha avuto diffusione?
GR: Allo stato non vi sono ancora dati disponibili. Solo nel 2021, al termine del triennio di operatività della normativa in esame, sarà possibile verificare se la previsione legislativa sarà riuscita nell'intento di rilanciare l'imprenditoria agricola favorendo l'accesso al settore di forze giovani.