Il 15 aprile 2026 la Camera ha approvato in via definitiva il disegno di legge sulle "Disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani". Il provvedimento interviene su tre piani: penale, amministrativo e dei controlli. La riforma punta a rafforzare la tutela del patrimonio agroalimentare intervenendo insieme su reati, sanzioni e vigilanza di filiera. Analizziamo le novità con l'avvocato Gualtiero Roveda.
Freshplaza (FP): In termini generali, che provvedimento è, e perché riguarda da vicino anche il settore ortofrutticolo?
Gualtiero Roveda (GR): È un intervento di riordino e di irrigidimento del sistema repressivo agroalimentare. Non guarda solo alle frodi più eclatanti, ma prova a rendere più coerente l'intero impianto: quello penale, quello amministrativo e quello dei controlli. Per questo interessa da vicino anche settori come l'ortofrutta, dove il valore del prodotto passa da origine, provenienza, qualità dichiarata, tracciabilità e correttezza delle informazioni rese al mercato.
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FP: Qual è la logica di fondo della riforma?
GR: La logica è duplice: da un lato si tipizzano meglio alcune condotte e si rafforzano le conseguenze sanzionatorie; dall'altro si vuole rendere più incisiva l'attività di controllo. Quindi non è solo una legge che 'aumenta le pene', ma una riforma che spinge le imprese verso una compliance più concreta, più documentata e più verificabile.
FP: Quali sono, in prima battuta, i profili che le imprese ortofrutticole dovrebbero osservare con più attenzione?
GR: Direi soprattutto tre: tracciabilità, informazioni al consumatore e tenuta della documentazione commerciale. Nell'ortofrutta il rischio non si gioca soltanto sul prodotto materiale, ma anche su tutto ciò che lo accompagna: etichette, cartellinatura, documenti di trasporto, schede prodotto, claim, riferimenti all'origine, alla provenienza o al biologico.
FP: Venendo al penale: la frode alimentare non esisteva già?
GR: La tutela penale contro le frodi alimentari non nasce oggi. La novità è che il legislatore introduce un nuovo autonomo reato di 'frode alimentare', l'art. 517-sexies c.p., e lo colloca nel nuovo capo dedicato ai delitti contro il patrimonio agroalimentare. Parallelamente abroga l'art. 516 c.p. e l'art. 517-bis c.p., nel tentativo di costruire un assetto più organico. Accanto alla frode alimentare compare poi il nuovo reato di 'commercio di alimenti con segni mendaci', l'art. 517-septies c.p.
FP: Per l'ortofrutta, dove si concentra il rischio concreto?
GR: Si concentra nei punti in cui prodotto, documento e dichiarazione commerciale devono coincidere. Penso all'indicazione di origine o provenienza, alla qualità e quantità dichiarate, ai riferimenti al biologico, ai lotti, alla documentazione di trasporto, fino alla vendita online. Il nuovo impianto guarda infatti anche alle condotte realizzate tramite comunicazione a distanza e strumenti digitali, e considera aggravanti, tra l'altro, i casi che riguardano prodotti indicati come biologici senza certificazione.