Il 26 maggio la Commissione europea ha pubblicato sulla GUUE un regolamento di esecuzione che stabilisce misure per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione del Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV) e che modifica il regolamento di esecuzione (Ue) 2020/1191.
Come spiega il regolamento, "il ToBRFVnon è attualmente elencato né come parassita da quarantena dell'Unione né come parassita regolamentato non da quarantena dell'Unione, nel regolamento di esecuzione (Ue) 2019/2072 della Commissione. Tuttavia, soddisfa i criteri stabiliti dal Regolamento (Ue) 2016/2031 per una valutazione preliminare volta a individuare gli organismi nocivi provvisoriamente classificabili come nocivi da quarantena dell'Unione, che richiedono l'applicazione delle misure temporanee".
"In seguito all'adozione del regolamento di esecuzione (Ue) 2020/1191, sono state raccolte informazioni scientifiche più recenti sulla diffusione del parassita specificato e sui metodi di analisi, e gli audit effettuati dai servizi della Commissione hanno fornito informazioni sull'attuazione delle disposizioni e sul loro impatto sulla protezione contro la diffusione della malattia. Ciò giustifica la necessità di adottare un nuovo atto, con misure più dettagliate di quelle previste dal regolamento".
Pertanto, "al fine di garantire un approccio il più possibile proattivo alla protezione fitosanitaria, è opportuno stabilire misure per le situazioni in cui la presenza dell'organismo nocivo specificato è sospettata o nota a qualsiasi persona all'interno del territorio dell'Unione e in relazione alla relativa notifica all'autorità competente e alle misure che l'autorità competente deve adottare".
"Se la presenza dell'organismo nocivo specificato è ufficialmente confermata nel territorio di uno Stato membro, l'autorità competente dello Stato membro interessato dovrebbe stabilire una zona delimitata per garantire l'eradicazione di tale organismo nocivo e la prevenzione della sua diffusione nel resto del territorio dell'Unione".
"Al fine di garantire l'approccio più appropriato e proporzionato, è opportuno adottare norme diverse per la delimitazione nel caso in cui la presenza del parassita specificato sia confermata in siti produttivi fisicamente protetti". Inoltre, "al fine di garantire un approccio più proattivo alla protezione del territorio dell'Unione dal parassita specificato , gli Stati membri dovrebbero effettuare indagini annuali sulla presenza del parassita specificato nel loro territorio".
Per quanto riguarda il transito di materiale vegetale all'interno dell'Ue, "occorre stabilire norme per lo spostamento di sementi di Solanum lycopersicum L. e dei loro ibridi, nonché di Capsicum spp. e di piante da impianto". Tuttavia, chiarisce il regolamento, "è proporzionato esentare da tali requisiti determinate sementi e determinate piantine appartenenti a varietà notoriamente resistenti al parassita specificato, in quanto il rischio fitosanitario corrispondente è ridotto a un livello accettabile. Gli Stati membri devono presentare alla Commissione e agli altri Stati membri un elenco di tali varietà resistenti, che deve essere aggiornato regolarmente.
"Per dare ai Paesi terzi, alle autorità competenti e agli operatori professionali il tempo sufficiente per adeguarsi alle disposizioni del presente regolamento, quest'ultimo dovrebbe applicarsi a partire dal 1° settembre 2023".
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