
Chiediamo chiarimenti all'avvocato Gualtiero Roveda che, sin dalla fase amministrativa antecedente al giudizio, ha difeso le Società consortili interessate ai procedimenti cui si riferiscono le sentenze.
FreshPlaza (FP): Una vicenda complicata quella dell'inquadramento delle società consortili costituite da imprenditori agricoli.
Gualtiero Roveda (GR): Sin dalla costituzione dei primi consorzi di soli agricoltori, all'inizio degli anni '90, è risultato problematico per l'INPS attribuire l'inquadramento previdenziale a queste imprese. Comunque, dopo un periodo di assestamento e qualche contenzioso amministrativo, l'Istituto ha ritenuto corretto collocare queste organizzazioni in agricoltura con il codice "tipo ditta 18" per le imprese cooperative che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli ex legge n. 240 del 1984. Inopinatamente nel 2010 l'Istituto ha rivisto la sua posizione e comunicato ad alcuni consorzi che avrebbe cambiato d'ufficio l'inquadramento nel "tipo ditta 14".
FP: Oltretutto, da qualche anno, si registra una certa tendenza degli agricoltori a cooperare tra loro costituendo consorzi.
GR: E' un tipo di contratto associativo che consente un'elasticità organizzativa importante, in un settore dove il problema dell'aggregazione dei produttori è di particolare rilievo. Gli agricoltori si uniscono in consorzi per perseguire gli scopi fissati dalla organizzazione comune di mercato (O.C.M.). In alcuni casi queste società partecipano a Organizzazioni di Produttori (O.P.) e, in diverse realtà, sono esse stesse O.P.

FP: Cosa comportava la variazione?
GR: L'inquadramento agricolo nel "tipo ditta 14" è pregiudizievole per le imprese, in quanto determina un incremento contributivo di circa il 15% tale da metterle fuori mercato rispetto alle cooperative agricole o alle aziende commerciali che pure effettuano le medesime attività di condizionamento e commercializzazione di prodotti ortofrutticoli.
FP: In pratica l'interpretazione dell'INPS determinava l'impossibilità per le imprese agricole di utilizzare tale forma di aggregazione.
GR: Una presa di posizione ingiustificata da parte dell'Istituto, in contrasto con principi fondanti nazionali e comunitari che regolano la materia.
FP: Si è ravvisata pertanto una violazione della normativa comunitaria?
GR: Certo. L'avvocato Sirotti Gaudenzi, esperto della materia, ha ben evidenziato alla Corte che l'interpretazione della normativa in esame data dall'INPS è in contrasto con le norme comunitarie in materia di libera circolazione delle merci, di libera prestazione dei servizi e di libertà di concorrenza. Del pari, il prof. Zoli, ordinario di Diritto del Lavoro all'Università di Bologna, ha illustrato che la legge 240/84, qualora interpretata in modo diverso da quello ritenuto corretto dalle consortili, sarebbe in contrasto con gli articoli 3 e 41 della Costituzione che, in ossequio ai principi di uguaglianza e di libertà di iniziativa economica privata, vietano di porre limiti alle scelte dell'imprenditore riguardo alle forme mediante le quali svolgere la propria attività quando perseguono uno scopo del tutto analogo.