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Come difendersi nel caso di contenziosi in ambito nazionale

Contestazioni per frutta e verdura: ecco il parere dell'avvocato

Alzi la mano il produttore/fornitore/grossista/cooperativa, al quale non è mai tornata indietro una pedana di prodotto perché contestata dal committente. O, viceversa, un cliente s'è trovato frutta o verdura al di sotto delle aspettative.

La fornitura di prodotti in condizioni non corrispondenti a quelle attese costituisce un problema frequente nel commercio ortofrutticolo
. Le aziende corrono il rischio di dover pagare, a prezzo pieno, merce viziata o, sul versante opposto, di non ottenere il pagamento a causa di una cattiva gestione del reclamo. Ne parliamo con l'avvocato Gualtiero Roveda (in foto), esperto del settore e referente per l'associazione Fruitimprese.

FreshPlaza (FP): La normativa italiana come regola la materia?
Gualtiero Roveda (GR): Il Codice Civile stabilisce che "il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all'uso a cui è destinata, o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore". Nel caso d'inadempimento, l'acquirente ha diritto alla risoluzione del contratto o alla riduzione del prezzo e al risarcimento del danno.

FP: Il diritto è, però, subordinato all'esercizio di un reclamo effettuato in modo corretto.
GR: La denuncia dei vizi costituisce una condizione dell'azione di garanzia. In mancanza della sua prova, diviene irrilevante la circostanza che la merce sia difettosa. Per non trovarsi in difficoltà, il compratore deve effettuare il reclamo per iscritto, ad esempio via PEC, descrivendo analiticamente i vizi e manifestando espressamente la volontà di far valere il proprio diritto.



FP: Vi sono termini rigorosi entro i quali muovere reclamo, vero?
GR: Possono esservi termini differenti, a seconda di ciò che è previsto in contratto. La regola aurea è, però, una sola: la contestazione dei vizi apparenti deve essere immediata. Le imprese devono essere strutturate per rilevare la presenza di anomalie prima di effettuare lo scarico.

FP: Nel caso i vizi non siano immediatamente rilevabili?
GR: La denuncia dei vizi occulti deve essere effettuata, a pena di decadenza, entro otto giorni dalla scoperta, salvo che l'accordo o gli usi non dispongano diversamente. Anche in questo caso, per non sbagliare, è opportuno che l'acquirente effettui la denuncia nel momento stesso in cui acquisisce certezza obiettiva e completa del problema.

FP: Se la contestazione è mossa al solo fine di ottenere una riduzione del prezzo, quali strumenti ha il venditore?
GR: Se la denuncia di vizi o difformità della merce è tempestiva, la reazione deve essere altrettanto puntuale. La condotta corretta va individuata in funzione delle modalità di contestazione utilizzate in concreto dal debitore. La linea direttrice da seguire è sostanzialmente quella di far esaminare da un perito terzo la merce, in un legittimo contraddittorio con l'acquirente.

 

FP: Spesso chi versa in difficoltà economica aumenta la propensione a contestare pretestuosamente le forniture. Una polizza di assicurazione del credito tutela da questa eventualità?
GR: L'assicurazione per il credito tutela le imprese contro il rischio di mancato pagamento relativo a un credito certo. La contestazione infondata determina una situazione insidiosa: in alcuni casi, infatti, le rimostranze del cliente possono anche essere legittime, mentre in altri meramente pretestuose; in quest'ultima ipotesi, il confine tra insolvenza e contestazione della fornitura è assai labile. Alcune Compagnie hanno previsto specifiche clausole che consentono di anticipare parte della liquidazione del sinistro in caso di contestazioni che possano considerarsi, secondo prestabiliti indici presuntivi, pretestuose.

FP: Quali sono le azioni giudiziarie per far valere la garanzia?
GR: Entro il termine di prescrizione di un anno, l'acquirente può promuovere l'azione di risoluzione del contratto o quella di riduzione del prezzo e, da sola o congiuntamente a una delle precedenti azioni, quella di risarcimento del danno subito.

FP: Cosa si può chiedere a titolo di risarcimento?
GR: L'acquirente ha diritto a vedere risarcito tanto il danno emergente, quale ad esempio il prezzo corrisposto per il prodotto, quanto il lucro cessante ossia il guadagno che avrebbe conseguito rivendendo la merce. E', però, necessario avere la consapevolezza che l'entità del danno deve essere rigorosamente provata dal compratore.

Contatti:
Avv. Gualtiero Roveda
Email: studioavvocatoroveda@libero.it