I terreni soggetti ad IMU sono esclusi dall'Irpef
Ma andiamo con ordine. Come è noto il reddito derivante dal possesso dei terreni è determinato catastalmente e suddiviso in reddito dominicale, che rappresenta il reddito derivante dal possesso del terreno a titolo di proprietà od usufrutto, e reddito agrario, che rappresenta il reddito derivante dall'esercizio dell'attività agricola. Dato che sul reddito dominicale si è già pagato l'IMU, se dovuta, il legislatore permette di non assoggettarlo ad Irpef. Sul reddito agrario, invece, l'Irpef è sempre dovuta, sia che il terreno sia condotto dallo stesso proprietario, sia che sia concesso in affitto o in comodato. Se lo stesso terreno è stato affittato o concesso in comodato, allora anche sul reddito dominicale è dovuta l'Irpef.
Come è noto, sul terreno ricadente in zona svantaggiata l'IMU non è dovuta. Anche in questo caso sul reddito dominicale sono dovute le ordinarie Imposte sui redditi. Caso particolare riguarda le società alle quali i soci hanno concesso in uso i terreni, con contratto di affitto o di comodato. Anche in questo caso i soci se hanno assoggettato ad IMU il reddito dominicale dei terreni concessi in uso alla società non devono dichiarare il reddito dominicale nella propria dichiarazione dei redditi.