Settore ortofrutticolo in ansia, a tutti i livelli: dai singoli agricoltori alle aziende dotate di un importante parco mezzi. E' infatti in vigore, da fine dicembre scorso, l'obbligo di assicurare la generalità dei veicoli a motore, compresi quelli che sono custoditi o circolano in aree private, compresi trattori e altri mezzi agricoli. Chiediamo chiarimenti sul punto all'avvocato Gualtiero Roveda, consulente di Fruitimprese.
FreshPlaza (FP): Quali sono le novità introdotte dalla nuova normativa, in materia di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, di interesse per le imprese agricole?
Gualtiero Roveda (GR): Quella principale riguarda l'obbligo assicurativo, che viene esteso a tutti i veicoli a motore, indipendentemente dal fatto che siano utilizzati in aree pubbliche o private, che siano fermi o in movimento. Questo significa che anche i trattori impiegati per le lavorazioni sui fondi rustici, al pari di quelli depositati in aree private non aperte al pubblico, devono essere assicurati. L'obbligo assicurativo è correlato all'idoneità del mezzo a essere utilizzato in conformità "alla sua funzione abituale" cioè quella di mezzo di trasporto, interessando qualsiasi veicolo a motore azionato esclusivamente da una forza meccanica che circoli sul suolo. Inoltre, l'obbligo assicurativo per la responsabilità civile riguarda anche i rimorchi destinati a essere utilizzati con i veicoli in questione, a prescindere che siano agganciati o meno.
Gualtiero Roveda
FP: Sugli agricoltori, pertanto, grava un nuovo onere economico da dover gestire, in un momento già complicato.
GR: Diverse associazioni di categoria hanno chiesto un emendamento al Dl Milleproroghe per posticipare al 31 dicembre 2024 l'entrata in vigore degli obblighi assicurativi.
FP: Quali sono le implicazioni di questa nuova disciplina?
GR: In pratica, significa che tutti i proprietari di veicoli a motore e di eventuali rimorchi devono verificare di essere in regola con l'assicurazione, anche se tali mezzi non sono utilizzati.
FP: Ci sono deroghe?
GR: Sì. Sono esclusi i veicoli formalmente ritirati dalla circolazione nonché quelli il cui uso è vietato, in via temporanea o permanente, in forza di una misura adottata dall'Autorità, come nel caso, ad esempio, di sequestro o fermo amministrativo; quelli non idonei all'uso come mezzo di trasporto in quanto sprovvisti di ruote o parti meccaniche essenziali; quelli il cui contratto RCA sia stato sospeso su richiesta dell'assicurato.
FP: Quando è lecito sospendere l'assicurazione?
GR: L'assicurazione può essere sospesa su richiesta del proprietario o dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio o del locatario, per effetto di una formale comunicazione alla Compagnia assicuratrice. Il termine di sospensione inizialmente richiesto può essere prorogato più volte, previa comunicazione da effettuarsi entro 10 giorni prima della scadenza del periodo di sospensione in corso, e non può avere una durata superiore a 10 mesi rispetto all'annualità. Per i soli veicoli d'epoca o di interesse storico e collezionistico, la sospensione può essere prorogata con preavviso di soli 5 giorni prima della scadenza e può avere durata fino a 11 mesi.
FP: Quali sono le sanzioni previste per chi non rispetta l'obbligo assicurativo?
GR: In caso di mancanza di copertura assicurativa, è prevista una sanzione amministrativa tra 866 e 3.464 euro, che raddoppia in caso di recidiva. Inoltre, il veicolo può essere sequestrato e la carta di circolazione ritirata.