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Pichetto Fratin: "Ci auguriamo che in fase di trilogo possa prevalere la posizione del Parlamento Ue"

Regolamento imballaggi: Italia unica a opporsi

"Abbiamo proposto una serie di interventi che riguardavano diversi articoli del regolamento, alcuni dei quali non sono stati discussi. In particolare, per quanto concerne la modifica all'articolo 26, oltre ad essere limitata al beverage, l'inserimento della possibilità per gli operatori economici di formare pool andrebbe a creare una situazione di discriminazione tra le grandi catene e i piccoli esercizi. Chiediamo che il servizio legale faccia un punto della situazione, in quanto va a ledere uno dei principi dell'Ue, quello della libera concorrenza. Tutto ciò non soddisfa le posizioni dell'Italia e ci auguriamo che in fase di trilogo possa prevalere la posizione del Parlamento Ue. Il nostro voto è quindi contrario". Così il ministro per l'ambiente e la sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, durante la seduta del Consiglio Ue di ieri, 18 dicembre 2023.


Gilberto Pichetto Fratin

L'Italia è il solo Paese a essersi opposto all'approccio generale del Consiglio Ue, che decide "a maggioranza qualificata". Il Consiglio Ue ha raggiunto un accordo ("orientamento generale") su una proposta di regolamento sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio. L'obiettivo è quello di affrontare l'aumento dei rifiuti di imballaggio prodotti nell'Unione europea, armonizzando al contempo il mercato interno degli imballaggi e promuovendo l'economia circolare.

Teresa Ribera Rodríguez, terzo vicepresidente del governo spagnolo e ministro per la transizione ecologica e la sfida demografica, ha dichiarato: "Nel 2021, ogni europeo ha prodotto 190 kg di rifiuti di imballaggio. E questa cifra crescerà di quasi il 20% nel 2030, se le cose non cambieranno. Non possiamo permettere che ciò accada. L'approccio generale di oggi trasmette un messaggio forte: l'Unione europea è impegnata a ridurre e prevenire i rifiuti di imballaggio da tutte le fonti. Questo regolamento è fondamentale nel nostro percorso verso un'economia circolare e un'Europa neutrale dal punto di vista climatico".

Dal 1° luglio 2023, la Spagna ha assunto la presidenza del Consiglio dell'Unione europea. Nel primo semestre 2024 passerà al Belgio.


Teresa Ribera Rodríguez

Principali modifiche approvate dal Consiglio
Il testo del Consiglio trova un equilibrio tra il mantenimento dell'ambizione della proposta di ridurre e prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio e la concessione agli Stati membri di una sufficiente flessibilità nell'attuazione del regolamento.

E' stato mantenuto l'ambito di applicazione della proposta della Commissione, coprendo tutti gli imballaggi, indipendentemente dal materiale utilizzato, e tutti i rifiuti di imballaggio, indipendentemente dalla loro origine (compresi industria, produzione, vendita al dettaglio, nuclei familiari).

Sono stati rafforzati i requisiti relativi alle sostanze presenti negli imballaggi, invitando la Commissione, assistita dall'Agenzia europea per le sostanze chimiche, a preparare entro il 2026 una relazione sulla presenza di sostanze preoccupanti negli imballaggi, per determinare se esse influiscono negativamente sul riutilizzo o sul riciclo dei materiali o hanno un impatto sulla sicurezza chimica.

Pur mantenendo che tutti gli imballaggi immessi sul mercato devono essere riciclabili, come proposto dalla Commissione, gli Stati membri hanno concordato che gli imballaggi saranno considerati riciclabili quando sono progettati per il riciclo dei materiali e quando i rifiuti di imballaggio possono essere raccolti separatamente, selezionati e riciclati su scala (quest'ultima condizione si applicherà dal 2035).

Il Consiglio ha inoltre concordato che le bustine di tè e le etichette adesive su frutta e verdura devono essere compostabili, introducendo la possibilità per gli Stati membri di richiedere che altri imballaggi (ad esempio cialde di caffè e sacchetti di plastica leggeri) siano compostabili a condizioni specifiche.

In linea con la proposta della Commissione, l'approccio generale stabilisce obiettivi generali di riduzione dei rifiuti di imballaggio, basati sulle quantità del 2018: 5% entro il 2030, 10% entro il 2035 e 15% entro il 2040. Questi obiettivi saranno soggetti a revisione da parte della Commissione otto anni dopo l'entrata in vigore del regolamento. Il Consiglio ha introdotto la possibilità per gli Stati membri di definire misure di prevenzione dei rifiuti di imballaggio che superino i suddetti obiettivi minimi.

Le nuove norme introducono restrizioni su alcuni formati di imballaggio, tra cui gli imballaggi in plastica monouso per frutta e verdura, per alimenti e bevande, condimenti, salse all'interno del settore HORECA e per i piccoli prodotti cosmetici e da toilette utilizzati nel settore della ricettività (ad esempio, flaconi di shampoo o lozioni per il corpo). Il Consiglio ha introdotto la possibilità per gli Stati membri di stabilire esenzioni in determinate circostanze, anche per gli ortofrutticoli biologici.

Secondo le nuove regole, entro il 2029 gli Stati membri dovranno garantire la raccolta differenziata di almeno il 90% annuo di bottiglie di plastica monouso e contenitori metallici per bevande. Per raggiungere questo obiettivo, sono tenuti a istituire sistemi di restituzione con cauzione (DRS) per questi formati di imballaggio. I requisiti minimi per i sistemi di restituzione non si applicheranno ai sistemi già esistenti prima dell'entrata in vigore del regolamento, se i sistemi in questione raggiungeranno l'obiettivo del 90% entro il 2029. Il Consiglio ha aggiunto un'esenzione dall'obbligo di introdurre un DRS per gli Stati membri con un tasso di raccolta differenziata superiore al 78% raggiunto nel 2026.

Altre modifiche approvate dal Consiglio includono ulteriori chiarimenti sull'etichettatura degli imballaggi, per garantire che i consumatori siano ben informati sulla composizione materiale degli imballaggi e sul loro corretto smaltimento quando diventano rifiuti. Il Consiglio ha anche introdotto una certa flessibilità per tenere conto dei sistemi di etichettatura già esistenti in alcuni Stati membri.

Inoltre, il Consiglio ha mantenuto la maggior parte degli obblighi per gli operatori, i produttori, gli importatori e i distributori previsti dalla proposta della Commissione. Ha rafforzato gli obblighi dei fornitori di servizi logistici per garantire che i produttori che si avvalgono di tali servizi non eludano i loro obblighi di responsabilità estesa del produttore (EPR).

Il Consiglio ha esteso la data di applicazione del regolamento a 18 mesi dopo la sua entrata in vigore.