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Intervista all'avvocato Gualtiero Roveda in merito al sequestro al porto di Ravenna

Uva contraffatta: ingenuita' dell'importatore e superficialita' del venditore egiziano

Nel porto di Ravenna i funzionari doganali, in collaborazione con i finanzieri del Comando provinciale, hanno sequestrato 11 tonnellate di uva da tavola senza semi, proveniente dall'Egitto, destinata ai mercati del Nord Italia (cfr. FreshPlaza del 24/07/2020). Da precisare che il sequestro è stato effettuato il 13 giugno 2020, ma poi le autorità preposte hanno comunicato la notizia solo nei giorni scorsi. 

La varietà, coperta da privativa vegetale, era stata venduta a un'impresa italiana da un esportatore egiziano privo della prescritta autorizzazione del legittimo titolare. Il responsabile di questa impresa italiana afferma a FreshPlaza di aver importato l'uva per metà giugno, in un momento di mancanza del prodotto nazionale

Avendo avuto l'occasione di approfondire la questione con l'impresa importatrice e di esaminare la relativa documentazione, appare chiara la buona fede dell'azienda italiana acquirente, peraltro riconosciuta anche dallo stesso titolare del diritto di privativa. Tale circostanza, tuttavia, non ha impedito all'impresa italiana di dover affrontare una serie importante di inconvenienti. Chiediamo chiarimenti sulla vicenda all'avvocato Gualtiero Roveda (nella foto sotto), consulente di Fruitimprese.

FreshPlaza (FP): Quali poteri hanno gli uffici doganali in materia di tutela di diritti di privativa?
Gualtiero Roveda (GR): In esecuzione di un Regolamento europeo, l'Autorità doganale ha il compito di effettuare azioni di monitoraggio e di intervento per contrastare la violazione di diritti di proprietà industriale. La procedura può essere attivata dietro istanza del titolare del diritto (cosiddetta procedura ordinaria) o d'ufficio (cosiddetta procedura ex officio). Nel caso vi siano elementi per ritenere che merci all'importazione possano violare i diritti in questione, l'ufficio doganale può procedere alla sospensione dello svincolo e al blocco delle merci. Il titolare del diritto viene informato e invitato a ispezionare le merci sospette.

FP: Per quanto tempo la merce può essere bloccata?
GR: Se le merci sono deperibili, il termine è di tre giorni lavorativi e decorre dalla ricezione da parte del titolare del diritto della notifica del provvedimento dell'Autorità doganale. Entro questo lasso di tempo, l'interessato deve avviare un'azione giudiziaria diretta a ottenere il sequestro della merce contraffatta.

FP: Vi sono anche profili penali in materia?
GR: Sì! Nel nostro Paese la violazione di diritti di proprietà industriale costituisce reato. L'Autorità doganale, quando riceve la comunicazione in cui il titolare del diritto conferma l'esistenza dell'illecito, comunica la notizia di reato alla Procura della Repubblica, che d'ufficio avvia un procedimento penale.

FP: Anche l'importatore in buona fede può, pertanto, essere indagato?
GR: Purtroppo è così. Questi si troverà nella scomoda posizione di dover dimostrare compiutamente la sua estraneità al reato ascritto.

FP: Un importatore deve essere quindi particolarmente cauto.
GR: Il legislatore italiano in materia è molto severo. All'importatore è richiesta particolare attenzione sia per quanto riguarda i diritti di proprietà industriale sia per quanto concerne la salubrità dei prodotti. In quest'ultima materia, in verità, la disciplina è ancor più rigorosa, in quanto per le ipotesi di reato più ricorrenti è necessaria la semplice colpa dell'operatore. L'art. 19 della legge 283/62, ad esempio, in materia di residui di presidi sanitari, dispone che il commerciante, in linea di principio, va esente da responsabilità nel caso in cui il prodotto sia in confezione originale.

Questo, tuttavia, non opera per gli "importatori" di sostanze alimentari prodotte all'estero. Infatti, l'art. 12 della legge in esame prevede l'illiceità dell'importazione sul territorio nazionale di prodotti alimentari che non abbiano i requisiti prescritti dalla normativa nazionale. La legislazione, per garantire la salubrità degli alimenti, pone indubbiamente a carico di chi acquista prodotti dall'estero l'assunzione di cautele e di controlli di rilevante difficoltà e la giurisprudenza, sul punto, non transige: l'importatore, se non è in grado di garantire la conformità del prodotto estero alla normativa sanitaria nazionale, deve rinunziare a importarlo.

FP: Quali accorgimenti è necessario adottare quando si acquista da imprese estere?
GR: I contratti internazionali richiedono cura maggiore e comportano problematiche più complesse di quelle relative agli scambi interni sia per i profili civilistici del rapporto sia per quelli penali. A ciò consegue che è opportuno raccogliere in un dossier informazioni positive sul venditore che ne attestino l'affidabilità, sottoscrivere un contratto ben strutturato con la precisa indicazione delle obbligazioni delle parti, predisporre accuratamente tutta la documentazione relativa alla transazione commerciale e avere, quando è necessario, analisi di un laboratorio che offra garanzia di serietà.