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Il parere dell'avvocato Gualtiero Roveda

Contestazioni da parte della GDO: cosa e' lecito fare

E' ricorrente la denuncia di pratiche commerciali sleali nel sistema delle relazioni contrattuali tra imprese del settore agroalimentare. Ciò avviene nonostante l'impegno del legislatore nazionale e di quello europeo per contrastare il fenomeno. Approfondiamo alcuni aspetti del problema con l'avvocato Gualtiero Roveda, consulente di Fruitimprese.

FreshPlaza (FP): Vi sono, nell'ambito della filiera agroalimentare, situazioni di squilibrio negoziale poste a danno del contraente più debole, che paiono non risolvibili.
Gualtiero Roveda (GR): Il divario economico delle imprese, l'eccesso di offerta e la deperibilità dei prodotti incidono notevolmente sulla libertà contrattuale delle imprese che hanno necessità di collocarli.

FP: Le pratiche sleali che si discostano fortemente dalla buona condotta commerciale sono oggetto di un provvedimento europeo?
GR: Sì, da poco è stata adottata una Direttiva europea per combattere le pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera alimentare. Aspettiamo ora che venga applicata al più presto a livello nazionale. Nel provvedimento sono state individuate 16 pratiche inique che vanno dalla cancellazione last minute degli ordini ai ritardi nei pagamenti, dalle modifiche unilaterali dei contratti ai mancati pagamenti ai fornitori per la merce invenduta da parte delle grandi centrali di acquisto.

FP: A proposito della "cancellazione degli ordini di prodotti deperibili con breve preavviso" si deve rilevare che già oggi il più delle volte non vi è l'annullamento diretto di un ordine, ma il respingimento del prodotto per asseriti vizi della merce in realtà inesistenti. Nel caso in cui il venditore volesse opporsi al rifiuto dell'acquirente di ritirare la merce, quali sono i passaggi tecnici da seguire?
GR: Il codice civile prevede, a favore del venditore, uno strumento di autotutela. Se questi intende ottenere rapidamente la liberazione dall'obbligazione di consegnare la cosa venduta, può dare istruzioni al vettore di depositare il carico presso i Magazzini generali. Di ciò dovrà dare al compratore pronta notizia, inviando anche copia del relativo verbale. Successivamente, potrà chiedere giudizialmente una verifica sulla qualità o condizione dei beni venduti.

FP: Nel caso la contestazione si sia rivelata pretestuosa, il venditore sarà legittimato a chiedere il risarcimento dei danni subiti?
GR: Assolutamente sì. E' un rimedio generale previsto dal nostro ordinamento.

FP: La contestazione, però, potrebbe essere fondata e la merce effettivamente danneggiata a causa, ad esempio, di un trasporto difettoso.
GR: Certo. E'un'ipotesi da tenere in considerazione. Effettuato il deposito il venditore, se il trasporto era a suo carico, dovrà aver cura di far verificare da un consulente di fiducia lo stato della merce per intraprendere le azioni opportune nei confronti del soggetto responsabile: l'acquirente, nel caso di rifiuto ingiustificato di ricevere i prodotti, o il vettore per avaria della merce determinatasi nella fase del trasporto.