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Se ne e' parlato all'ultima assemblea di Fruitimprese Veneto

I pro e i contro della direttiva sulle pratiche sleali

Attesa, annunciata e infine approvata, la direttiva europea 2019/633 è realtà, anche se gli Stati membri hanno due anni di tempo per il decreto di recepimento e 2 anni e mezzo per renderla operativa. In pratica, al momento resta valido l'Articolo 62. 

Pietro Mauro

Se ne è parlato la scorsa settimana durante l'assemblea di Fruitimprese Veneto, durante la quale è intervenuto Pietro Mauro, esperto di queste tematiche per conto di Fruitimprese nazionale.

"Il principale punto di forza della nuova direttiva - ha spiegato Mauro - sta nella possibilità di presentare denunce in anonimato, nel senso che le OP o le Associazioni possono farlo a difesa dei propri associati, cosa che non è possibile con l'articolo 62. E forse non è un caso che, in 5 anni circa di articolo 62, siano state presentate solo due denunce. Le imprese non se la sono sentita di denunciare eventuali torti subiti dalla GDO per paura di perdere comunque la possibilità di rifornire le catene".

Un altro punto di forza della direttiva sulle pratiche sleali è che queste sono ben definite nel dettaglio. Ecco alcuni esempi di pratiche sleali ben specificate e vietate: l'acquirente non può chiedere che il fornitore paghi per il deterioramento e la perdita del prodotto anche se non è colpa del fornitore; obbligo di forma scritta se richiesto dal fornitore; l'acquirente minaccia o mette in atto ritorsioni commerciali se il fornitore esercita i suoi diritti; l'acquirente chiede al fornitore il risarcimento per i reclami dei clienti a lui non imputabili.

"Vi sono però anche dei punti di debolezza - ha aggiunto l'esperto - in quanto alcune pratiche sleali vengono considerate tali solo se non sono concordate. Per fare un esempio, la GDO potrà chiedere una cifra per immagazzinamento, esposizione e messa a listino, basta che il fornitore sia d'accordo. Così come potrà chiedere al fornitore di farsi carico di sconti per le promozioni".

Così come anche ora, i fornitori hanno le mani legate: tacciono, e pagano, così potrà continuare anche in futuro, ma c'è un "ma". Nel senso che si attende il decreto attuativo e il Ministero ha la facoltà di adeguare la normativa. A questo punto dipende se avrà più peso la "lobby" degli acquirenti (GDO) o dei fornitori (mondo ortofrutticolo).