Iscriviti alla nostra newsletter giornaliera e tieniti aggiornato sulle ultime notizie!

Iscriviti Sono già iscritto

State utilizzando un software che blocca le nostre pubblicità (cosiddetto adblocker).

Dato che forniamo le notizie gratuitamente, contiamo sui ricavi dei nostri banner. Vi preghiamo quindi di disabilitare il vostro software di disabilitazione dei banner e di ricaricare la pagina per continuare a utilizzare questo sito.
Grazie!

Clicca qui per una guida alla disattivazione del tuo sistema software che blocca le inserzioni pubblicitarie.

Sign up for our daily Newsletter and stay up to date with all the latest news!

Registrazione I am already a subscriber

Comunicazioni all'Inail: entro 48 ore, altrimenti multe da capogiro

Da metà ottobre tutti i datori di lavoro hanno l'obbligo di comunicare all'Inail, entro 48 ore dalla ricezione dei riferimenti del certificato medico, i dati relativi agli infortuni che comportano un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento. L'obbligo, ovviamente, riguarda anche le imprese agricole. Pesanti le sanzioni in caso di omissione. Chiediamo chiarimenti all'avvocato Gualtiero Roveda, consulente di Fruitimprese.

FreshPlaza (FP): Quali sono gli obblighi, in capo al datore di lavoro, relativi alla comunicazione degli infortuni all'Inail?

Gualtiero Roveda (GR): Devono essere comunicati all'Inail gli infortuni che comportano l'assenza dal lavoro da uno a tre giorni e denunciati quelli con prognosi di almeno quattro giorni. In entrambi i casi, il giorno dell'evento è escluso dal computo. La comunicazione è prevista per un fine statistico-informativo, mentre la denuncia per uno scopo assicurativo. Sono, infatti, indennizzati dall'Inail solo gli infortuni che comportano un'assenza dal lavoro di almeno quattro giorni.
Gli adempimenti in questione devono essere effettuati entro 48 ore a decorrere dalla ricezione del certificato medico.

FP: Quali sanzioni sono previste in caso di omissione?
GR: La mancata o ritardata comunicazione determina l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 548 a 1.972,80 euro, mentre la mancata o ritardata denuncia la sanzione da 1.096 a 4.932 euro.

FP: Che cos'è il "cruscotto infortuni"?
GR: E' l'applicativo Inail che consente agli Organi ispettivi di consultare in tempo reale la storicità degli infortuni occorsi a partire dal 23 dicembre 2015.
Il programma è accessibile anche ai datori di lavori. Sarà utile consultarlo in occasione della valutazione degli infortuni aziendali da effettuare nel corso della riunione annuale prevista dal T.U. 81/08 per fare il punto sullo stato della sicurezza aziendale.


Foto d'archivio generica senza alcun riferimento specifico al contenuto dell'articolo

FP: L'Inail comunica ad altri Enti la notizia di infortunio?

GR: L'Istituto trasmette alle autorità di PS e all'Ispettorato Nazionale del Lavoro la notizia di infortunio mortale o con prognosi superiore a 30 giorni per consentire l'attivazione della relativa inchiesta.

FP: L'inchiesta infortunistica?
GR: Sì. La Dtl-Sezione ispezione del lavoro - nella cui circoscrizione si è verificato l'evento - entro quattro giorni dal ricevimento della notizia procede all'inchiesta. Lo scopo è quello di accertare la natura dell'occupazione alla quale era addetto l'infortunato, le circostanze nelle quali è avvenuto l'infortunio e la sua causa; l'identità dell'infortunato, la natura e l'entità delle lesioni, la retribuzione percepita; in caso di morte, le condizioni di famiglia del lavoratore, l'identità dei superstiti aventi diritto a rendita e la loro residenza.