Lo scorso 13 dicembre è entrato in vigore il nuovo regolamento UE sulla sanità delle piante, che modifica la legislazione fitosanitaria che la UE applica dal 1977. Il regolamento abroga e sostituisce sette direttive del Consiglio sugli organismi nocivi ed entrerà pienamente in vigore il 13 dicembre 2019. L'importanza di una revisione delle norme è stata confermata da recenti crisi tra cui quella della Xylella fastidiosa in Italia: la presenza di questo organismo nocivo è stata notificata per la prima volta nel 2013, quando si era già ampiamente diffuso in Puglia, la regione cuore della produzione italiana delle olive. Nel 1999 un focolaio di nematode del pino in Portogallo ha causato forti perdite economiche all'industria del legno locale distruggendo milioni di pini, inciso negativamente sulla produttività dell'industria della trasformazione del legno e fatto aumentare i costi, perché il legno di pino deve subire un trattamento termico prima di lasciare il territorio portoghese.
La Commissione indica che ogni anno "miliardi di piante e prodotti vegetali circolano all'interno del mercato senza frontiere dell'Unione o vengono importati da paesi terzi" e che i nuovi organismi nocivi non si fermano alle frontiere. Di qui la necessità di "adottare norme comuni per quanto riguarda produzione, ispezione, campionamento, analisi, importazioni, spostamenti e certificazioni del materiale vegetale, nonché notifica, individuazione o eradicazione degli organismi nocivi che tale materiale potrebbe ospitare".
Il nuovo regolamento contiene norme dettagliate per la tempestiva individuazione ed eradicazione degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione individuati sul suo territorio. Tali norme fissano obblighi per la notifica dei focolai da parte degli operatori professionali, indagini e programmi di indagine pluriennali, demarcazione delle aree a fini di eradicazione e rafforzamento delle disposizioni per gli organismi nocivi prioritari.
Tutti gli Stati membri dovranno procedere immediatamente all'eradicazione degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione individuati in aree che in precedenza ne risultavano indenni. Ciò significa che "non potranno più procedere unilateralmente con il contenimento, vale a dire di omettere la fase di eradicazione e semplicemente adottare misure intese a limitare la presenza degli organismi nocivi in aree particolari"
L'elenco di tutti gli organismi nocivi include quelli nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione (non presenti nel territorio Ue o presenti solo localmente e sotto controllo ufficiale come la macchia nera degli agrumi, che non è presente nella UE e la Xylella, che è presente solo in pochi luoghi specifici). A causa del maggiore rischio che presentano per la sanità delle piante, devono essere adottate misure rigorose per impedirne l'ingresso o l'ulteriore diffusione, devono cioè essere eradicati immediatamente.
La seconda categoria riguarda gli organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette (la fillossera della vite) per i quali si prevede il divieto o limitazioni della circolazione dei beni, indagini). Infine gli organismi nocivi regolamentati non da quarantena, che sono ampiamente diffusi: incidendo sulla qualità delle piante, dovrebbe esserne garantita l'assenza dal materiale riproduttivo vegetale presente sul mercato (ad esempio è nota la nocività del fungo Verticillium albo-atrumper la produzione delle mele dell'Unione, e quindi i meli certificati non possono avere accesso al mercato UE se oltre il 2% della quantità esaminata è contaminato dal fungo). In questo modo la qualità iniziale e il valore economico di numerose colture agricole e della silvicoltura e delle piante da frutto può essere garantita.
In linea di principio l'importazione della maggior parte delle piante e dei prodotti vegetali dai paesi terzi sarà consentita, a determinate condizioni. Parte delle importazioni sarà invece vietata o soggetta a prescrizioni molto rigorose, nei casi in cui vi sia una valutazione dei rischi che indica la necessità di tali misure a causa della possibile presenza di organismi nocivi. La Commissione dovrà adottare entro due anni un elenco delle piante e dei prodotti vegetali ad alto rischio la cui importazione sarà vietata qualora non siano state effettuate valutazioni dei rischi dettagliate per stabilire se e a quali condizioni tali importazioni vadano accettate. Piante intere, frutti, ortaggi, fiori recisi, semi saranno importati nell'Unione solo se corredato da un certificato fitosanitario che ne dimostri la conformità alla legislazione europea.
Entro due anni la Commissione adotterà un elenco di materiali vegetali esenti da tale certificazione se considerati sicuri per il territorio dell'Unione. Sarà sempre possibile decidere restrizioni temporanee alle importazioni di piante o prodotti vegetali di cui "non siano chiari i rischi fitosanitari".
Per ogni pianta o prodotto ci sarà un documento di accompagnamento, il cosiddetto "passaporto" che ne certifica lo stato di sanità. Il regolamento si applicherà fra tre anni.

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