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Dal primo ottobre 2013 di nuovo obbligatorio il SISTRI

E' stata fissata al primo ottobre 2013 la data per iniziare la tracciabilità informatica dei rifiuti mediante il Sistri, inserendo le chiavette Usb nei computer e accendendo le black boxes degli automezzi.

Da inizio mese, infatti, secondo l'articolo 11 del Dl 101/2013, l'obbligo del Sistri decorre per enti o imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale, o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti pericolosi, compresi i nuovi produttori (cioè i produttori di rifiuti derivanti da operazioni di trattamento di rifiuti).

La norma non contempla invece l'obbligo di iscrizione per:
- i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi; gli enti e le imprese che effettuano attività di gestione dei rifiuti non pericolosi;
- i trasportatori di rifiuti urbani del territorio di regioni diverse dalla Regione
Campania.

I produttori iniziali di rifiuti pericolosi e – nella sola Campania – i Comuni e le imprese di trasporto dei rifiuti urbani (salvo una possibile proroga annunciata nelle pieghe dell'articolo 11, commi 3 e 8) partiranno il 3 marzo 2014.

Relativamente ai soggetti che devono operare con il Sistri dal 1° ottobre 2013, si devono intendere:
- per "trasportatori di rifiuti pericolosi": le aziende iscritte al Registro delle imprese con codice Ateco 49 (trasporto terrestre e trasporto mediante condotte), iscritte all'Albo gestori ambientali alla categoria 5. Restano esclusi, in particolare, i trasportatori di rifiuti pericolosi iscritti all'Albo gestori ambientali ai sensi dell'articolo 212, comma 8, Dlgs 152/2006 (produttori iniziali, trasportatori in conto proprio di rifiuti pericolosi per non oltre 30 Kg o litri al giorno);
- per "gestori di rifiuti pericolosi": le imprese che trattano rifiuti pericolosi prodotti da terzi, individuate al Registro imprese con codici Ateco 38 e 39 (in particolare, codice 38: attività di raccolta, trattamento e smaltimento rifiuti; recupero dei materiali; codice 39: attività di risanamento e altri servizi di gestione rifiuti);
- per "nuovi produttori": i produttori di rifiuti pericolosi derivanti da operazioni di trattamento di rifiuti sia pericolosi che non pericolosi, svolte in impianti individuati con codici Ateco 38 e 39;
- gli intermediari e i commercianti di rifiuti pericolosi.

La platea degli obbligati, tuttavia, resta dinamica; infatti, il comma 4 dell'articolo 11 prevede un Dm che individui altre categorie di obbligati da ricercare, sembra, tra i produttori di rifiuti non pericolosi.
Data di pubblicazione: