Dal primo ottobre 2013 di nuovo obbligatorio il SISTRI
Da inizio mese, infatti, secondo l'articolo 11 del Dl 101/2013, l'obbligo del Sistri decorre per enti o imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale, o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti pericolosi, compresi i nuovi produttori (cioè i produttori di rifiuti derivanti da operazioni di trattamento di rifiuti).
La norma non contempla invece l'obbligo di iscrizione per:
- i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi; gli enti e le imprese che effettuano attività di gestione dei rifiuti non pericolosi;
- i trasportatori di rifiuti urbani del territorio di regioni diverse dalla Regione
Campania.
I produttori iniziali di rifiuti pericolosi e – nella sola Campania – i Comuni e le imprese di trasporto dei rifiuti urbani (salvo una possibile proroga annunciata nelle pieghe dell'articolo 11, commi 3 e 8) partiranno il 3 marzo 2014.
Relativamente ai soggetti che devono operare con il Sistri dal 1° ottobre 2013, si devono intendere:
- per "trasportatori di rifiuti pericolosi": le aziende iscritte al Registro delle imprese con codice Ateco 49 (trasporto terrestre e trasporto mediante condotte), iscritte all'Albo gestori ambientali alla categoria 5. Restano esclusi, in particolare, i trasportatori di rifiuti pericolosi iscritti all'Albo gestori ambientali ai sensi dell'articolo 212, comma 8, Dlgs 152/2006 (produttori iniziali, trasportatori in conto proprio di rifiuti pericolosi per non oltre 30 Kg o litri al giorno);
- per "gestori di rifiuti pericolosi": le imprese che trattano rifiuti pericolosi prodotti da terzi, individuate al Registro imprese con codici Ateco 38 e 39 (in particolare, codice 38: attività di raccolta, trattamento e smaltimento rifiuti; recupero dei materiali; codice 39: attività di risanamento e altri servizi di gestione rifiuti);
- per "nuovi produttori": i produttori di rifiuti pericolosi derivanti da operazioni di trattamento di rifiuti sia pericolosi che non pericolosi, svolte in impianti individuati con codici Ateco 38 e 39;
- gli intermediari e i commercianti di rifiuti pericolosi.
La platea degli obbligati, tuttavia, resta dinamica; infatti, il comma 4 dell'articolo 11 prevede un Dm che individui altre categorie di obbligati da ricercare, sembra, tra i produttori di rifiuti non pericolosi.