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Rifiuti, niente albo e si' alle semplificazioni per le imprese agricole

Sono esclusi dall'obbligo di iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, produttori iniziali di rifiuti, per il trasporto dei propri rifiuti effettuato all'interno del territorio provinciale o regionale dove ha sede l'impresa ai fini del conferimento degli stessi nell'ambito del circuito organizzato di raccolta.

Lo prevede un emendamento sollecitato da tempo da Coldiretti nelle competenti sedi istituzionali e finalmente approvato al Senato nell'ambito dei lavori per la conversione in legge dell'articolo 11 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101 (AS 1015).

La norma risolve finalmente l'annosa questione relativa alla mancata chiarezza delle previsioni nazionali circa la differenza tra i trasporti in conto proprio effettuati a titolo professionale (ed obbligati all'iscrizione all'Albo) rispetto ai trasporti non professionali (che non dovrebbero essere obbligati all'iscrizione) che ha causato discordanti interpretazioni e prassi applicative sul territorio con molteplici complicazioni per le imprese agricole costrette, in alcuni casi, ad iscriversi all'Albo anche per ipotesi di movimentazioni di insignificanti quantitativi di rifiuti effettuate in maniera saltuaria ed occasionale.

Tra gli oltre cento emendamenti presentati sul Sistri è stata approvata un'altra importante semplificazione per le imprese agricole alle quali viene riconosciuta la possibilità di adempiere all'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti pericolosi attraverso la conservazione progressiva per tre anni del formulario di identificazione di cui all'articolo 193, comma 1, relativo al trasporto dei rifiuti, o della copia della scheda del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Sistri) oppure, in alternativa, attraverso la conservazione per tre anni del documento dì conferimento di rifiuti pericolosi prodotti da attività agricole, rilasciato dal soggetto che provvede alla raccolta di detti rifiuti nell'ambito del "circuito organizzato di raccolta" .

Le semplificazioni approvate si inseriscono in un percorso avviato da tempo dalla Confederazione teso a assicurare l'eliminazione, per quanto possibile, di adempimenti onerosi ed inutili, individuando modalità alternative di rispetto degli obblighi di legge che possano contemperare le esigenze di controllo e tutela ambientale con le prassi del settore e la gestione aziendale.

Il disegno di legge contiene anche alcune modifiche alla disposizione dell'articolo 11 del decreto legge in materia di Sistri, prevedendo che le sanzioni relative al Sistri si applicano a decorrere dalla scadenza dei novanta giorni successivi alla data di avvio dell'operatività del sistema, fermi restando, nelle more di detta scadenza, l'obbligo di compilazione dei formulari di trasporto e dei registri di carico e scarico secondo le disposizioni previgenti alle modifiche apportate con il decreto legislativo n.205/2010.

E' inoltre prevista l'estensione del Sistri anche ai vettori esteri che effettuano trasporti di rifiuti all'interno del territorio nazionale o trasporti transfrontalieri in partenza dal territorio.

Il provvedimento con le modifiche segnalate dovrà ora passare al vaglio della Camera dei deputati per l'approvazione definitiva, prevista entro la fine del mese di ottobre.
Data di pubblicazione: