Per quanto riguarda il settore ortofrutticolo, le disposizioni di cui all'art.62 si applicano a tutti i prodotti, compresi i seminativi e le patate, anche se non destinati ad essere ingeriti.
Sono sottoposti alla nuova normativa tutti gli operatori della filiera agroalimentare: agricoltori, produttori, industrie di trasformazione, centrali d'acquisto, grande distribuzione organizzata (GDO), grossisti, intermediari, dettaglianti, pubblici esercizi, etc.
Dal punto di vista territoriale, rientrano nell'applicazione della norma i contratti e le relazioni commerciali che hanno ad oggetto la cessione (trasferimento della proprietà, dietro pagamento di un prezzo) di prodotti agricoli e alimentari la cui consegna avviene nel territorio della Repubblica italiana.
Per quanto riguarda pertanto il rapporto con operatori esteri, la legge vale per gli operatori che importano prodotti dall'estero, se la merce viene consegnata in Italia, mentre rimangono escluse le esportazioni se la consegna della merce avviene in uno Stato estero.
Sono espressamente esclusi dal campo di applicazione delle nuove disposizioni:
- i contratti conclusi con il consumatore finale;
- le cessioni istantanee di prodotti agricoli e alimentari, cioè con contestuale consegna e pagamento del prezzo pattuito;
- le cessioni effettuate da soci coimprenditori di cooperative agricole alle cooperative stesse:;
- le cessioni effettuate dai soci coimprenditori delle OP (organizzazioni di produttori) alle OP stesse;
- le cessioni effettuate tra gli imprenditori ittici.
Il comma 1 dell'art. 62 ha introdotto l'obbligatorietà della forma scritta per i contratti di cessione di prodotti agricoli e alimentari. Su questo punto, la circolare esplicativa di FruitImprese contribuisce a portare elementi di chiarezza, in base alle diverse casistiche esistenti.
Premesso che i contratti, a pena di nullità, devono necessariamente indicare:
- la durata del contratto;
- le quantità e le caratteristiche del prodotto venduto;
- il prezzo;
- le modalità di consegna e pagamento
- semplice cessione di prodotto;
- cessioni in base a contratti complessi;
- cessioni in base a ordini di acquisto antecedenti la consegna.
La violazione dell'obbligo della forma scritta, oltre alla nullità del contratto, comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da € 516 a € 20.000, a secondo del valore dei beni oggetto di cessione.
Termini di pagamento
Il comma 3 dell'art. 62 prevede un termine legale per il pagamento:
- entro 30 giorni per le merci deteriorabili;
- entro 60 giorni per tutte le altre merci.
La data di ricevimento della fattura è validamente certificata solo nei seguenti casi:
- consegna della fattura a mano;
- invio a mezzo raccomandata A.R.;
- posta elettronica certificata (PEC);
- impiego del sistema EDI (Electronic Data Interchange) o altro mezzo equivalente, come previsto dalla vigente normativa fiscale;
- via fax come stabilito nella sentenza TAR Lazio n. 8233 del 10/09/2008 e poi del Consiglio di Stato;
- ogni altro mezzo idoneo a certificare la data di ricezione.
La vigilanza sull'applicazione della normativa
Il compito di vigilare sull'applicazione delle disposizioni suddette e di comminare le sanzioni previste viene attribuito dallo stesso art. 62 all'Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato (AGCM) che, a tal fine, può avvalersi del supporto operativo della Guardia di Finanza, fermo restando il potere di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria.
L'AGCM può procedere all'accertamento delle violazioni d'ufficio o su segnalazione di qualunque soggetto interessato (comprese le associazioni di categoria, nell'interesse dei propri associati).
A tal proposito, FruitImprese ha già preso contatto con i funzionari incaricati che dovrebbero provvedere alla pubblicazione di apposite linee guida sull'applicazione della nuova disciplina.
Per maggiori informazioni:
Associazione Imprese Ortofrutticole
Via Sabotino 46
00195 Roma
Tel.: (+39) 06 37515147
Fax: (+39) 06 3723659
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