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Le principali misure riguardanti l'agricoltura inserite in Finanziaria

Riportiamo qui di seguito alcuni articoli della Finanziaria riguardanti il comparto agricolo:

- Articolo 2, commi 48-bis, tabella D, commi 247-248 e tabella allegata (Fondo di solidarietà nazionale) - il complesso delle norme citate, per garantire la continuità degli interventi di gestione dei rischi in agricoltura, dispone il rifinanziamento del Fondo di solidarietà nazionale nella seguente misura:

- Il comma 48-bis stanzia 120 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, a cui si aggiungono le risorse comunitarie attivabili nel contesto dell'Organizzazione comune di mercato del settore del vino, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

- In tabella D, inoltre, sempre allo scopo di rifinanziare il fondo, sono destinati ulteriori 51,9 milioni per il 2010, 16,7 milioni per il 2011 e 16,7 milioni per il 2010, attinti dal fondo di cui all'articolo 5 della legge n. 183 del 1987. Sempre in tabella D, a valere sul citato fondo IGRUE, sono previsti a titolo di cofinanziamento 23,3 milioni di euro per il 2010 e ulteriori 24,3 milioni per il 2011 e per il 2012.

- Al complesso di risorse così individuate e stanziate a favore del Fondo di solidarietà nazionale, si aggiungono ulteriori 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 a valere sulle maggiori entrate derivanti dall'applicazione del c.d. scudo fiscale.

- Viene infine previsto che le disponibilità finanziarie relative all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo n. 154/2004, relative al Fondo di solidarietà nazionale, possono essere utilizzate per coprire i fabbisogni di spesa degli anni precedenti a quello di competenza, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

- Dunque per il triennio 2010-2012 e per la copertura degli scoperti degli anni precedenti sono disponibili complessivamente 877.200.000 euro.

- Articolo 2, comma 48-ter (Interventi in materia di agricoltura) - prevede che per le necessità del settore agricolo il CIPE individui i programmi da sostenere a cui destinare 100 milioni di euro a valere sulle disponibilità del Fondo infrastrutture di cui all'articolo 18, comma 1 del decreto-legge n. 185 del 2008. Tali fondi potranno essere spesi secondo le indicazioni del Ministro delle Politiche agricole per le finalità più diverse nei settori di competenza. Si tratta, in tal senso, di un "jolly" dato al Ministro delle Politiche agricole per affrontare alcune emergenze.

- Articolo 2, comma 44 (Agevolazioni contributive per i datori di lavoro agricoli - Scau) - proroga per il periodo 1° gennaio - 31 luglio 2010, la rideterminazione delle agevolazioni contributive per i datori di lavoro agricoli di zone svantaggiate o particolarmente svantaggiate. A questo fine, per il 2010 viene autorizzata la spesa di 120,2 milioni di euro.

- Articolo 2, comma 48 (Accesso al fondo di garanzia) - prevede, al fine di favorire l'accesso al credito da parte degli agricoltori attraverso il rafforzamento delle attività del fondo di garanzia nazionale e dei confidi agricoli, che per l'anno 2010 sia possibile accedere al fondo di garanzia costituito presso il Mediocredito Centrale SpA nei limiti di 20 milioni di euro, come richiesto dal Mipaaf.

- Articolo 2, comma 49 (Contributi alla produzione di prodotti tipici a stagionatura prolungata) - riguarda un'autorizzazione di spesa pari a 10 milioni di euro, per il solo esercizio erogazione di contributi alla produzione, per quei prodotti agricoli che hanno necessità di una stagionatura prolungata e che si possono fregiare di una denominazione protetta DOP o IGP.

- Articolo 2, comma 46 (Eventi atmosferici del 6 giugno 2009) - integra con 10 milioni di euro per l'anno 2010 il fondo che destina risorse per gli interventi urgenti concernenti i territori colpiti dagli eccezionali eventi atmosferici verificatisi in Veneto il 6 giugno 2009 (S. Pio Riese X).

- Articolo 2, comma 5 sulla Contribuzione e i trattamenti pensionistici per gli operai agricoli: contiene le disposizioni in materia di determinazione della retribuzione convenzionale, valida come base di calcolo ai fini della contribuzione pensionistica e del trattamento pensionistico, per gli operai agricoli a tempo determinato, risolvendo alcuni dubbi interpretativi sorti in merito. Il salario pensionabile per gli operai che hanno maturato il diritto alla pensione con contributi derivanti da lavoro agricolo è calcolato sulla base delle retribuzioni medie dell'anno precedente a quello in cui si presenta la domande. In particolare, occorre far riferimento ai contratti collettivi provinciali vigenti al 30 ottobre dell'anno precedente.

- Articolo 2, commi 33 e 33-bis (Finanziamento in favore dei consorzi di confidi) - il comma 33 destina, nell'ambito delle risorse del Fondo per la finanza d'impresa, una quota di 10 milioni di euro agli interventi in favore dei confidi delle province con il più alto tasso di utilizzazione della cassa integrazione. Il comma 33-bis autorizza i confidi ad utilizzare i fondi derivanti dalle misure per la ricostruzione e la ripresa delle attività produttive nelle zone colpite dalle calamità durante la prima decade del mese di novembre 1994, ove risultino ancora nelle rispettive disponibilità, per gli interventi di sostegno alle iniziative di rilancio produttivo e di tutela occupazionale nelle aree a più alto tasso di ricorso alla cassa integrazione.

- Articolo 2, comma 39 (Finanziamento a CNR ed Enea per progetti di sviluppo produttivo) - prevede contributi pari a 15 milioni di euro per il 2010, 15 milioni di euro per il 2011 e 20 milioni per il 2012 per progetti di ricerca coordinati dal CNR e dall'ENEA anche in materia di metodologie innovative per il Made in Italy agroalimentare.

- Articolo 2, comma 40 (Rinegoziazione mutui ex Sviluppo Italia) - modifica l'articolo 2, comma 188, primo periodo della legge finanziaria per il 2008 (legge n. 244 del 2007), che riguarda una disposizione che autorizza l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A (ex Sviluppo Italia) a rinegoziare i mutui accesi entro il 31 dicembre 2004 in base alle disposizioni contenute nella legislazione in materia di auto imprenditorialità. La modifica in particolare dispone che la rinegoziazione in esame possa essere estesa ai mutui accesi entro il 31 dicembre 2008, prevedendo un limite di spesa con riferimento alle risorse disponibili allo scopo destinate, quantificate in un ammontare pari a 1 milione di euro per il 2010.

- Commi 247-248 e tabella allegata (O.t.d. del Corpo forestale dello Stato) - prevede rinnovo dei contratti degli operai a tempo determinato del Corpo forestale dello Stato con riferimento agli anni 2010, 2011 e 2012 a valere sulle risorse del c.d. "scudo fiscale", nella misura massima (in considerazione della necessità di soddisfare l'attuazione di altre leggi richiamate dal comma), di 181 milioni per il 2010, 113 milioni per il 2011 e 60 milioni per il 2012.
Data di pubblicazione: