Iscriviti alla nostra newsletter giornaliera e tieniti aggiornato sulle ultime notizie!

Iscriviti Sono già iscritto

State utilizzando un software che blocca le nostre pubblicità (cosiddetto adblocker).

Dato che forniamo le notizie gratuitamente, contiamo sui ricavi dei nostri banner. Vi preghiamo quindi di disabilitare il vostro software di disabilitazione dei banner e di ricaricare la pagina per continuare a utilizzare questo sito.
Grazie!

Clicca qui per una guida alla disattivazione del tuo sistema software che blocca le inserzioni pubblicitarie.

Sign up for our daily Newsletter and stay up to date with all the latest news!

Registrazione I am already a subscriber

Adeguamenti normativi post-Brexit dal 2024

Finora sono stati necessari dei tempi di adattamento dopo l’uscita del Regno Unito dall’Unione europea, la cosiddetta Brexit, che ha trasformato la distribuzione delle merci da filiera corta a media, la quale prevede l’intermediazione di un soggetto professionale (importatore o food business operator). Oltre ad allungare le tempistiche, questo determina un aumento dei costi.

Requisiti e scadenze originariamente previsti hanno subito una serie di slittamenti. Per quanto riguarda il settore food&beverage una cosa pare certa, però: a partire dal 1° gennaio 2024, sarà obbligatorio includere nell'etichetta degli alimenti preconfezionati e venduti nel Regno Unito il nome e l'indirizzo dell'importatore o dell'operatore del settore alimentare, il quale deve essere registrato e avere una presenza fisica nel Paese. L'indirizzo fisico dell'operatore del settore alimentare fornito in etichetta è essenziale per gestire la conformità nel mercato britannico e affrontare eventuali reclami, contestazioni e richiami. L'indirizzo deve essere valido per il contatto diretto, rapido ed efficace, e per ricevere avvisi dalle autorità competenti.

Dunque, l'FBO (food business operator) dovrà garantire il rispetto dei requisiti normativi nel settore, assicurando la precisione delle informazioni alimentari sull'etichetta del prodotto destinato ai consumatori britannici.

Aspetti tecnici
"I nuovi requisiti richiesti incideranno sulla complessità delle operazioni di export in Regno Unito e sulla flessibilità delle aziende italiane. Le imprese stanno seguendo due strade. La prima è quella di aprire una filiale sul territorio inglese. Per coloro che non hanno forza economica sufficiente a un’operazione del genere, si opta per un importatore o FBO", dichiara Giampiero Cavallaro, professore e consulente in scienze e tecnologie alimentari presso Foodstandard.it di Londra. "Per prodotti preconfezionati si intendono quei prodotti alimentari inseriti nella confezione prima della vendita, e che non possono essere modificati senza aprire o sostituire l’imballaggio. Inoltre, la nuova disposizione fa sì che il referente designato sia responsabile delle informazioni riportate nell’etichetta sul territorio britannico. Un established FBO è, infatti, un’azienda che deve garantire la presenza e l’accuratezza delle informazioni alimentari sull’etichetta presentata al consumatore, nel mercato dove i prodotti sono commercializzati".


Giampiero Cavallaro

"Si precisa inoltre che è consentito riportare in etichetta entrambi gli indirizzi di un FBO responsabile delle informazioni con sede nel Regno Unito e uno con sede nell'UE, garantendo così il soddisfacimento dei requisiti di indirizzo per entrambi i mercati e consentendo la commercializzazione del prodotto sia nell'UE che nel Regno Unito".

"Se parliamo di commercio B2B, la disposizione non riguarda gli alimenti venduti da impresa a impresa, ma quelli commercializzati in una fase precedente alla vendita al consumatore finale. I requisiti si applicano quindi ai prodotti preconfezionati inizialmente destinati a fornitori di servizi di catering su larga scala e, successivamente, al consumatore finale, senza che l’imballaggio originale subisca modifiche - spiega Cavallaro - Pertanto, i prodotti alimentari che non vengono offerti preconfezionati per il consumatore finale non richiedono l’indicazione del nome e dell’indirizzo del food business operator".

"Le aziende che vendono invece alimenti preconfezionati ai negozi attraverso piattaforme online potrebbero riscontrare che questi clienti non acconsentano a riportare il loro indirizzo e assumersi la responsabilità della conformità normativa. In questo contesto, potrebbe essere vantaggioso designare un FBO intermediario qualificato sul mercato UK. Questo approccio non solo semplifica la conformità, ma permette anche di mantenere la flessibilità nel mercato, specialmente quando i prodotti sono venduti attraverso canali multipli".

Etichettatura di frutta e verdura
Per i mix di frutta e verdura esportati in Gran Bretagna, è possibile continuare a fare riferimento a "UE" e "non UE", quando l'etichetta non elenca i singoli Paesi d'origine. Gli adeguamenti normativi previsti dal 1° gennaio 2024 sono pertinenti a frutta e vegetali minimamente processati o trasformati, come le passate di pomodoro.

Casi particolari
L'olio d'oliva e il miele costituiscono dei casi particolari per quanto concerne l'indicazione di origine dal 2024, spesso di difficile interpretazione. "C’è interesse da parte degli esportatori sugli adeguamenti normativi post-Brexit dal 2024 e registriamo una ripetuta richiesta di chiarimenti in merito alle indicazioni di origine", aggiunge Cavallaro, il quale a questo proposito spiega: "Per alcuni prodotti che richiedono l'indicazione di provenienza obbligatoria, ad esempio l'olio d'oliva, i requisiti di etichettatura cambiano ai fini dell'export in Gran Bretagna. Al posto della dicitura 'NON EU', se l’olio d'oliva è ottenuto da una miscela proveniente da Paesi diversi, bisogna elencare ciascun Paese di origine sull'etichetta, oppure indicare 'blend of olive oils from more than one country', o simile".

"Inoltre è necessario considerare che il Regno Unito non fa più parte dell'Unione europea, e quindi alcuni riferimenti devono essere modificati di conseguenza. Per ipotesi, se attualmente si etichetta un olio d’oliva come 'blend of olive oils from EU' e contiene una miscela proveniente sia dall'Ue che dal Regno Unito, l'etichetta dovrà essere modificata in 'blend of olive oils from EU and UK", conclude Cavallaro.

Per maggiori informazioni:
www.ice.it/it/mercati/regno-unito/desk-assistenza-brexit-0
www.foodstandard.it