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Con certe condizioni, la ripartizione della produzione agricola non assume rilevanza ai fini Iva

Contratto di rete: ecco a chi conviene e quando

Il contratto di rete in ambito agricolo rappresenta, per le imprese del comparto, un'opportunità di collaborare tra loro in modo efficace e duraturo, migliorando la competitività e la capacità di innovazione. Un aspetto particolarmente interessante del contratto in esame è costituito dalla possibilità di ripartirsi, a titolo originario, i prodotti agricoli derivanti dall'esercizio in comune dell'attività di rete. Approfondiamo l'argomento con l'avvocato Gualtiero Roveda, consulente di Fruitimprese.

FreshPlaza (FP): Quali sono i vantaggi connessi con la costituzione di una rete di imprese nell'ambito agricolo?
Gualtiero Roveda (GR): Il contratto di rete agricolo, se ben sviluppato, consente alle imprese di avere maggiore capacità di interloquire con le istituzioni, di avere accesso a risorse e conoscenze, di promuovere l'innovazione, la ricerca, lo sviluppo e di essere maggiormente competitive sui mercati.

FP: Il contratto di rete deve essere sottoscritto da imprese appartenenti allo stesso settore produttivo? 
GR: No. Tuttavia, se i soggetti che lo sottoscrivono sono tutte imprese agricole, allora si costituirà un "contratto di rete agricolo".

FP: I contraenti possono scegliere fra due differenti tipologie di contratto: rete-soggetto o rete-contratto.
GR: La rete-soggetto acquista soggettività giuridica autonoma rispetto alle imprese partecipanti. In questo caso, la previsione di un organo comune e di un fondo patrimoniale sono obbligatorie. La rete-soggetto è anche tenuta a redigere e depositare il bilancio. La rete-contratto rappresenta un'opzione più snella ed è quella maggiormente utilizzata nel mondo agricolo. Le imprese partecipanti mantengono la loro soggettività giuridica, così che i contraenti stipulano un contratto avente solo specifici obiettivi e attività. 

FP: In cosa consiste la possibilità di ripartire tra i retisti a "titolo originario" i prodotti ottenuti dall'attività esercitata in comune.
GR: È un'opportunità di rilievo soggetta, tuttavia, a precisi limiti e condizioni. 
Sotto il profilo soggettivo, il contratto deve essere stipulato da sole imprese agricole, singole o associate, che, secondo il diritto europeo, presentano i requisiti per essere qualificate piccole e medie. Sotto quello oggettivo, l'acquisto a titolo originario è subordinato al ricorrere delle seguenti condizioni:

  • tutte le imprese devono svolgere attività agricole di base;
  • è obbligatoria la messa in comune dei terreni;
  • l'apporto alla rete di ogni impresa deve essere equivalente;
  • la divisione della produzione tra le imprese deve avvenire in maniera proporzionata al valore del contributo che ciascuna ha apportato alla realizzazione del prodotto comune;
  • i prodotti oggetto di divisione non devono essere oggetto di cessione tra le imprese partecipanti alla rete.

In presenza di tali condizioni, la ripartizione della produzione agricola tra le retiste, in quanto divisione in natura dei prodotti a titolo originario, secondo le quote definite dal contratto, non produce effetti traslativi e, di conseguenza, non assume rilevanza ai fini Iva.

FP: Quali sono, secondo i parametri europei le piccole e medie imprese?
GR: Sono quelle che hanno meno di 250 occupati e il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro, oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro.