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Pochi giorni fa una prima conferma dal Consiglio di stato

Quando il cartone fa... cartello

Il 18 novembre 2022, il Consiglio di Stato ha confermato il cartello tra i produttori di imballaggi di cartone ondulato accertato dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato con atto del luglio 2019. L'Autorità aveva emesso il provvedimento nei confronti delle principali imprese produttrici e della relativa associazione di categoria Gruppo Italiano Fabbricanti Cartone Ondulato (GIFCO) al termine di una complessa istruttoria che evidenziava l'attuazione di accordi anticoncorrenziali sia nel mercato dei fogli in cartone ondulato sia in quello degli imballaggi in cartone ondulato. Chiediamo chiarimenti sulla complessa vicenda all'avvocato Gualtiero Roveda.

FreshPlaza (FP): Nell'agosto del 2019, le Agenzie di stampa hanno diffuso la notizia che l'AGCM ha accertato l'attuazione di accordi anticoncorrenziali da parte delle principali imprese del settore e della loro Associazione finalizzati a ripartire il mercato e a concertare i prezzi di vendita e altri parametri commerciali, quali i termini di pagamento.
Gualtiero Roveda (GR): È così. Nel periodo, l'Antitrust italiana ha accertato l'esistenza di due accordi di cartello nei mercati dei fogli e degli imballaggi di cartone ondulato protrattisi rispettivamente dal 2004 e 2005 sino al 2017. Le aziende e la loro Associazione di categoria sono state sanzionate complessivamente con l'importo record di 287 milioni di euro, commisurato alla ritenuta gravità e alla durata dell'infrazione.

FP: Le imprese sanzionate hanno, però, contestato il provvedimento dell'Antitrust e lo hanno impugnato.
GR: Sì. L'Associazione ha precisato che molte imprese coinvolte hanno fornito, durante il procedimento, evidenze in contrasto con l'impianto accusatorio e il provvedimento sanzionatorio è stato opposto dalle interessate davanti al TAR Lazio. Tuttavia, nel maggio 2021 è stata confermata l'esistenza delle due intese distorsive della concorrenza. Le società soccombenti hanno rinnovato l'impugnativa davanti al Consiglio di Stato, ma è di pochi giorni fa la sentenza che ha deciso il primo dei ricorsi e confermato l'esistenza del cartello. Le rimanenti decisioni di appello sono attese per il primo trimestre del 2023. In ogni caso, è ipotizzabile che la questione giunga alla sua definizione avanti alla Corte di Cassazione.

FP: Nel caso, all'esito dei vari gradi di giudizio, sia confermato quanto rilevato dall'AGCM, quali sono le conseguenze per le imprese che hanno acquistato imballaggi a prezzi maggiorati in ragione dell'intesa?
GR: Le azioni di danno antitrust seguono le regole di un'ordinaria azione di danno extracontrattuale. Vi sono tuttavia specifiche indicazioni fornite in materia dalla giurisprudenza comunitaria e da quella nazionale. Le imprese che si ritengono danneggiate, nel caso in cui il provvedimento dell'Autorità divenga definitivo, possono contare sulla consistenza dei fatti accertati e sulla presunzione di un danno da sovrapprezzo. Tuttavia, rimane a loro carico l'onere di dimostrare il nesso causale tra l'illecito e il danno, l'ammontare del sovrapprezzo pagato e che tale sovrapprezzo non sia stato traslato sui clienti.

Foto d'archivio

FP: Vi è un termine entro il quale l'azione si prescrive?
GR: Il D.lgs. 19 gennaio 2017, n. 3 stabilisce che il diritto al risarcimento del danno derivante da una violazione da intesa anticoncorrenziale si prescrive in cinque anni. Il termine non inizia a decorrere prima che la violazione del diritto della concorrenza sia cessata e prima che il danneggiato sia a conoscenza o si possa ragionevolmente presumere che sia a conoscenza di tutti gli elementi necessari per proporre un'azione.

FP: È possibile avere notizie sui soggetti coinvolti e sui fatti accertati?
GR: Il testo del provvedimento sanzionatorio è a disposizione sul sito dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato. Documentazione si può trovare anche sul sito dell'Osservatorio permanente sull'applicazione delle regole di concorrenza.