Nonostante l’Italia, con il decreto 198/2021, abbia recepito la direttiva UTPs (Unfair Commercial Practices) in materia di pratiche sleali, sembra permanere inalterato il clima di tensione tra il mondo produttivo e quello della grande distribuzione, in relazione alle concrete modalità di contrattazione delle condizioni di acquisto dei prodotti da distribuire. Facciamo il punto della situazione con l’avvocato Gualtiero Roveda.
FP: Il prossimo 15 giugno scade il termine per adeguare i contratti per la fornitura di prodotti agricoli e alimentari alle regole imposte dal d.lgs. 198/2021. Il sistema sta andando a regime?
GR: Allo stato, il risultato non è sicuramente soddisfacente. Ho avuto occasione di visionare molti contratti e il giudizio è negativo. In particolare, rilevo quale punto di estrema criticità, comune anche agli Accordi quadro meglio strutturati, quello dell’obbligo di indicare il quantitativo oggetto di negoziazione. Sul punto, il Capo dell’Ufficio Legislativo del MIPAAF, nel corso di un webinar tenutosi il 16.02.22, ha chiarito che tale elemento essenziale, seppur di massima, deve essere riportato nel contratto quadro. L’obbligo viene risolto con un rinvio ai singoli ordini di acquisto. La circostanza determina, conseguentemente, l’impossibilità per il fornitore di effettuare programmazione e la sua esposizione alla discrezionalità dell’acquirente.
FP: La nuova Autorità di controllo, l’ICQRF, ha iniziato i controlli e sanzionato qualche impresa?
GR: Mi risulta che l’attività sia iniziata. Non ho avuto, però, ancora notizia di sanzioni. Per avere un quadro circa l’efficacia dell’intervento repressivo sarà quanto mai interessante esaminare la relazione annuale sulle attività svolte dall’autorità di controllo prevista dal D. Lgs. 198/21. Nel documento, sarà evidenziato il numero delle denunce ricevute, il numero delle indagini avviate o concluse nel corso dell'anno precedente. Per ogni indagine terminata, la relazione conterrà un'illustrazione sommaria del caso, l'esito dell'indagine e la decisione presa.
FP: Le sanzioni previste dal decreto di recepimento paiono severe.
GR: A seconda della violazione, si applicano sanzioni amministrative pecuniarie che possono arrivare fino al 5% del fatturato realizzato nell’ultimo esercizio precedente all’accertamento. Nel determinare in concreto delle sanzioni, la discrezionalità dell’Autorità di controllo è ampia. Va da sé che, quanto più queste saranno severe, tanto più saranno disincentivate le condotte sleali che determinano l’impoverimento dei produttori.
Non molto tempo fa, in Francia, Carrefour, Système U e Intermarché sono state complessivamente multate per oltre quattro milioni di euro per aver violato le norme sulle negoziazioni commerciali. I provvedimenti sono stati irrogati dalla DGCCRF per la violazione della norma che stabilisce come “data limite il 1° marzo per la firma degli accordi annuali": essa non era stata rispettata per un numero significativo di fornitori. Il rispetto di tale data è stato, infatti, considerato indispensabile per garantire la trasparenza e l’equilibrio delle relazioni commerciali tra fornitori e distributori.
FP: I termini di pagamento imposti dalla normativa sono rispettati dalla GDO?
GR: Da quanto mi riferiscono gli operatori, i pagamenti effettuati in conformità alle prescrizioni rappresentano l’eccezione. Vengono segnalati ritardi sistematici, il cui termine si assesta, in molti casi, tra i 45 e i 60 giorni dalla data della fattura.
FP: Quali speranze ripongono gli operatori sull’efficacia della nuova disciplina, dopo dieci anni di sostanziale disapplicazione dell’art. 62 per mancanza di adeguati controlli?
GR: Nel settore c’è grande preoccupazione. Il sistema necessita di correttivi adeguati all’asimmetria di potere contrattuale esistente. Teniamo presente che, secondo i dati del Crea, diffusi i primi di giugno dal Corriere della Sera, più di un'azienda agricola su dieci è in una situazione così critica da portare alla cessazione dell’attività e circa un terzo del totale nazionale si trova a lavorare in una condizione di reddito negativo.