Iscriviti alla nostra newsletter giornaliera e tieniti aggiornato sulle ultime notizie!

Iscriviti Sono già iscritto

State utilizzando un software che blocca le nostre pubblicità (cosiddetto adblocker).

Dato che forniamo le notizie gratuitamente, contiamo sui ricavi dei nostri banner. Vi preghiamo quindi di disabilitare il vostro software di disabilitazione dei banner e di ricaricare la pagina per continuare a utilizzare questo sito.
Grazie!

Clicca qui per una guida alla disattivazione del tuo sistema software che blocca le inserzioni pubblicitarie.

Sign up for our daily Newsletter and stay up to date with all the latest news!

Registrazione I am already a subscriber
Da una cifrcolare di Fruitimprese Emilia Romagna

Controlli sanitari: chi e' esentato dal pagare la tassa alle Asl

Una tassa che si può evitare di pagare. Parte da Fruitimprese Emilia-Romagna una circolare per avvisare circa il finanziamento dei controlli sanitari ufficiali in materia di sicurezza alimentare, in attuazione del Regolamento CE 882/2004 (decreto legislativo 194 del 19 novembre 2008).

"In ragione di tale provvedimento – spiega l'avvocato Gualtiero Roveda, esperto di Fruitimprese - entro il mese di gennaio di ogni anno, gli Operatori del settore alimentare (Osa) sono tenuti a pagare la tariffa forfettaria prevista dal decreto. L'onere spetta agli operatori soggetti a controllo ufficiale da parte delle autorità competenti che svolgono, con prevalente attività all'ingrosso, almeno una delle tipologie di attività indicate nella sezione 6 dell'allegato A del decreto".

Per attività prevalente all'ingrosso si intende una produzione e/o commercializzazione all'ingrosso superiore al 50% del fatturato annuo.Sono esclusi dal campo di applicazione del decreto, e pertanto non sono obbligati al pagamento della tariffa annua:

 - le imprese alimentari con produzione e/o commercializzazione al dettaglio, ovvero destinata direttamente al consumatore finale, superiore al 50% del fatturato annuo;

 - gli imprenditori agricoli per l'esercizio delle attività di cui all'art. 2135 del codice civile qualora, per le attività di cui all'allegato A sezione 6, non superino i quantitativi indicati per la fascia produttiva annua A e B (art. 1 comma 3-bis D.Lgs. 194/08);

 - le imprese cooperative.

Il decreto legge n. 91/14 ha, infatti, reintrodotto l'esenzione per le cooperative agricole. "Secondo la nostra interpretazione – aggiunge Roveda - non contestata dalla Pubblica amministrazione, il legislatore riferendosi alle cooperative di imprenditori agricoli e ai loro consorzi ha inteso riferirsi a tutte le società che perseguano come finalità la cooperazione tra soci. Sono, pertanto, interessate all'esenzione anche le società consortili che perseguono uno scopo mutualistico, a prescindere dalla forma societaria utilizzata".