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L'articolo 62 non funziona. Nemmeno sui termini di pagamento

L'articolo 62, contenuto nel d.l. n. 1 del 24 gennaio 2012, c.d. Decreto 'Liberalizzazioni' o 'Cresci Italia', si proponeva il dichiarato obiettivo di contrastare gli squilibri di potere contrattuale esistenti nel settore agroalimentare e le conseguenti distorsioni presenti nell'ambito delle contrattazioni tra operatori economici. A un lustro di distanza, si può tranquillamente affermare che le criticità afferenti alla distribuzione di valore lungo la filiera non sono state assolutamente eliminate. Tuttavia la norma è in vigore ed è corredata di pesanti sanzioni.

Chiediamo all'avvocato Gualtiero Roveda (foto a destra), consulente di Fruitimprese, di fare il punto sulla situazione degli obblighi in materia.

FreshPlaza (FP): Quali sono gli aspetti contrattuali interessati dall'art. 62 del dl 1/2012?

Gualtiero Roveda (GR): L'ambito di applicazione della normativa in esame riguarda, sostanzialmente, tre materie: 1) I requisiti di forma dei contratti nella filiera agroalimentare; 2) Le pratiche commerciali sleali; 3) I termini di pagamento.

FP: Per quale ragione l'art. 62 pare trovare scarsa applicazione?
GR: Da un lato, si può rilevare che il Legislatore ha affrontato il problema in modo molto superficiale, individuando un'unica soluzione per una filiera costituita da una pluralità di comparti con peculiarità proprie e profondamente diversi tra loro. Dall'altro, si deve constatare che le garanzie introdotte dal sistema sanzionatorio della normativa, finalizzate a impedire condizioni di contrattazione distorsive, hanno avuto scarsa efficacia. Sono, infatti, mancate, adeguate politiche di controllo. Insomma, come al solito, si deve prendere atto dell'approssimazione del Legislatore e dell'inefficienza della Pubblica Amministrazione. Questa sconsolata presa d'atto trova, peraltro, piena conferma nei dati pubblicati dal Doing Business (DB), il report annuale elaborato dalla Banca Mondiale, dal quale si rileva il grado di competitività di una nazione. Gli indicatori presi in esame sono i tempi della burocrazia, l'accesso al credito e all'energia, il sistema fiscale e la protezione dei diritti di proprietà. Nel DB 2017 l'Italia è terzultima, tra i membri della UE, come capacità di attrarre investimenti: peggio di noi solo Grecia e Malta.



FP: L'argomento delle pratiche sleali lo abbiamo già affrontato (cfr. FreshPlaza del 20 marzo 2017). Analizziamo gli altri punti di interesse. Cosa richiede la normativa in questione per la stipula di un accordo regolare?

GR: Il contratto, tra imprenditori, deve essere obbligatoriamente stipulato in forma scritta con la specifica indicazione della durata, della quantità e delle caratteristiche dei prodotti venduti, del prezzo, delle modalità di consegna e di pagamento. E' stato, peraltro, chiarito che tali elementi non devono necessariamente essere indicati in un unico testo, ma possono risultare anche dal complesso dei documenti relativi a un medesimo contratto. In ogni caso, l'accordo deve essere informato a principi di trasparenza, correttezza, proporzionalità e reciproca corrispettività delle prestazioni, con riferimento ai beni forniti.



FP: Quali sanzioni sono stabilite in caso d'inosservanza dell'obbligo?
GR: La normativa prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 40.000 euro, in funzione del valore dei beni oggetto di cessione.

FP: I fornitori di prodotti ortofrutticoli un tempo erano principalmente venditori e solo occasionalmente concedenti credito. Oggi non è più così. Secondo l'art. 62, il pagamento del prezzo convenuto entro quanto deve avvenire?
GR: Per le merci deteriorabili il termine legale è di 30 giorni, per le altre di 60. In entrambi i casi, il termine decorre dall'ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura. Dal giorno successivo alla scadenza del termine decorrono automaticamente gli interessi moratori. Tuttavia le Assicurazioni per il credito rilevano che, nonostante la normativa in esame, i termini di pagamento siano mediamente di 90 giorni. Gli usi commerciali e la concorrenza hanno reso il credito commerciale un complemento della vendita. La concessione di credito comporta, tuttavia, in capo al fornitore l'assunzione del rischio di ritardato pagamento, con il conseguente onere finanziario e d'insolvenza e conseguente perdita economica.