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Il ruolo dell'imprenditore/datore di lavoro

Infortuni sul lavoro: colpe e responsabilita' secondo la normativa vigente

In un recente articolo su queste colonne (cfr FreshPlaza del 12/12/2016) abbiamo avuto occasione di evidenziare che gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali rappresentano una delle cause di responsabilità penale colposa più frequenti nel nostro Paese. Non vi è alcun dubbio che, in materia, il principale destinatario delle norme poste a tutela dell'igiene e della sicurezza sia il datore di lavoro e che, nel caso d'impresa individuale, questi coincida con l'imprenditore che gestisce l'azienda.

Il problema comincia, invece, a farsi complicato nell'ambito delle organizzazioni complesse. In questo caso è necessario verificare in capo a chi appuntare la responsabilità penale nel rispetto dei principi costituzionali. Cerchiamo di far chiarezza sul delicato argomento con l'avvocato Gualtiero Roveda, referente di Fruitimprese.

FP: Qual è il criterio che consente di individuare la persona fisica responsabile dell'osservanza delle norme che tutelano l'igiene e la sicurezza sul lavoro nelle varie forme d'impresa?
GR: Il principale destinatario delle norme in materia è il datore di lavoro. In prima approssimazione, questi è il legale rappresentante dell'impresa, ovvero l'imprenditore. A prescindere da mere qualifiche formali, tuttavia, è l'esercizio effettivo dell'impresa che consente di individuare la figura del datore di lavoro. E', infatti, un principio pacificamente condiviso in giurisprudenza, quello per il quale la posizione di garanzia grava anche su colui il quale, pur sprovvisto di una nomina formale, eserciti in concreto i poteri giuridici attribuiti a tale soggetto.

FP: Come si fa a individuare la figura del datore di lavoro in ambito societario e collegiale?
GR: In questi casi è necessario esaminare il complesso di regole che di fatto disciplinano la realtà aziendale. Si deve partire dal dato formale per poi verificare se vi è sia corrispondenza con quanto in concreto avviene.

FP: Nelle società di persone, chi risponde nel caso di infortunio o malattia professionale?
GR: In questo tipo di società, salvo che nello statuto non sia stabilito altrimenti, tutti i soci sono amministratori. Di conseguenza, sono tutti destinatari delle norme per la prevenzione degli infortuni e rispondono anche degli infortuni occorsi ai soci stessi. E', tuttavia, possibile conferire solo ad alcuni soci la competenza esclusiva in materia con atto scritto avente data certa e al quale corrisponda l'effettivo assetto delle mansioni.



FP: nelle società di capitali?
GR: Nel caso di imprese che assumono la veste giuridica di società di capitali, gli obblighi concernenti l'igiene e la sicurezza del lavoro, se non sono oggetto di specifica delega di gestione, gravano, a seconda dell'assetto societario, sull'amministratore unico, sull'amministratore delegato o su tutti i componenti del Consiglio di amministrazione.

FP: La presenza di una delega di gestione è sufficiente a rendere esenti da responsabilità gli amministratori deleganti?
GR: Non sempre. Secondo la giurisprudenza, la delega di gestione conferita a uno o più amministratori, se specifica e comprensiva di poteri di deliberazione e spesa, può solo ridurre la portata della posizione di garanzia attribuita al delegante, ma non escluderla interamente, poiché non possono comunque essere trasferiti i doveri di controllo sul generale andamento della gestione e di intervento, soprattutto nel caso di mancato esercizio della delega. Se l'amministratore non adempie a tali obblighi residuali e, in conseguenza di questa omissione, si verifica l'evento dannoso, si deve ravvisare una sua responsabilità.

FP: Nelle cooperative?
GR: Nelle cooperative che svolgono attività imprenditoriale si ritiene che il soggetto obbligato sia il legale rappresentante.

FP: E' possibile delegare obblighi e funzioni in materia a collaboratori dell'imprenditore?
GR: Sì. E' possibile ricorrendo all'istituto della delega di funzioni. Se l'imprenditore può dimostrare che la gestione è effettivamente delegata a un altro soggetto, la responsabilità per il fatto o l'omissione che ha causato l'illecito penale ricade non sull'imprenditore, ma sul delegato. Affinché la delega sia ritenuta efficace deve innanzitutto risultare necessaria sotto il profilo oggettivo, in ragione, ad esempio, delle dimensioni dell'impresa che non consentirebbero al datore di lavoro di attendere agli adempimenti prevenzionistici. In ogni caso, rileva la giurisprudenza che "a carico degli amministratori è posto il dovere di vigilare sul generale andamento della gestione sociale, nonché di attivarsi per impedire il compimento di atti pregiudizievoli per la società o comunque per eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose".

Tale dovere prescinde dalla delega di determinate funzioni al comitato esecutivo o a singoli amministratori e la sua violazione comporta pertanto il riconoscimento della responsabilità per i predetti atti, a meno che non sussista la prova che l'amministratore, pur essendosi diligentemente attivato a tal fine, non abbia potuto in concreto esercitare la dovuta vigilanza a causa del comportamento ostativo degli altri componenti del consiglio di amministrazione. Si ritiene anche che la delega non esoneri da responsabilità per tutto ciò che riguarda le scelte aziendali di fondo, relative all'organizzazione del lavoro, che comunque attengono alla sfera di responsabilità del datore di lavoro.