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Obiettivi, articoli, tempistica

Un approfondimento sulla nuova direttiva UE in materia di agrofarmaci

In occasione del 22mo Forum di Medicina Vegetale, svoltosi a Bari lo scorso 14 dicembre 2010 (vedi articolo), la Dott.ssa Daniela Altera del Ministero Ambiente tutela del territorio e del Mare ha presentato una relazione dal titolo: "Direttiva 2009/128/CE sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari: attuazione e prospettive".

Con il Sesto programma comunitario di azione per l'ambiente "Ambiente 2010: il nostro futuro, la nostra scelta" (periodo 2002-2012), l'UE definisce priorità e obiettivi della politica ambientale europea e indica provvedimenti da adottare per contribuire alla realizzazione della strategia di sviluppo sostenibile. Descrive in modo particolareggiato i provvedimenti da adottare per questo fine, esplicitando sette strategie tematiche:
  • Inquinamento atmosferico
  • Ambiente marino
  • Uso sostenibile delle risorse
  • Prevenzione e riciclaggio dei rifiuti
  • USO SOSTENIBILE DEI PESTICIDI (Direttiva 2009/128)
  • Protezione del suolo
  • Ambiente urbano
Le nuove strategie sono basate su un approccio globale per tema, piuttosto che su singoli aspetti (inquinanti o tipi di attività economica) e prendono in considerazione l'interrelazione tra salute, ambiente ed economia.

Obiettivi della Direttiva 2009/128
Per quanto riguarda la Direttiva 2009/128, essa si propone 5 obiettivi:
1) Ridurre al minimo i pericoli e i rischi derivanti dai pesticidi per la salute e l'ambiente, con i mezzi seguenti: Piani Nazionali; miglioramento della conoscenza dei rischi (sorveglianza della salute degli utilizzatori).
2) Potenziare i controlli sull'uso e sulla distribuzione dei pesticidi
3) Ridurre i livelli di sostanze attive nocive, in particolare sostituendo quelle più pericolose con sostanze alternative (anche non chimiche) più sicure.
4) Incoraggiare la conversione verso un'agricoltura che usi quantità limitate di pesticidi o li abolisca del tutto.
5) Istituire un sistema trasparente di notifica e sorveglianza dei progressi compiuti, con indicatori e relazioni sui Piani Nazionali di riduzione dei rischi ed elaborazione di indicatori adatti per il controllo e la definizione di obiettivi quantitativi.

Gli articoli fondamentali della Direttiva
Gli obiettivi su elencati necessitavano di misure che richiedono un'integrazione dell'assetto normativo. Perciò la Direttiva 2009/128 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi.

Articolo 1 - Oggetto
La direttiva istituisce un quadro per realizzare un uso sostenibile dei pesticidi riducendone i rischi e gli impatti sulla salute umana e sull’ambiente e promuovendo l’uso della difesa integrata e di approcci o tecniche alternativi, quali le alternative non chimiche ai pesticidi.

Articolo 4 - Piani d’azione nazionali
Gli Stati membri adottano piani d’azione nazionali per definire i propri obiettivi, le misure e i tempi per la riduzione dei rischi e degli impatti dell’uso dei pesticidi sulla salute umana e sull’ambiente e per incoraggiare lo sviluppo e l’introduzione della difesa integrata e di approcci o tecniche alternativi al fine di ridurre la dipendenza dall’utilizzo di pesticidi.

Tali obiettivi possono riguardare diversi settori di interesse, (es. protezione dei lavoratori, la tutela dell’ambiente, i residui, l’uso di tecniche o colture specifiche).

I piani d’azione nazionali comprendono anche gli indicatori per controllare l’impiego di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive che destano preoccupazione. Entro il 26 novembre 2012 i piani sono trasmessi alla Commissione.

Articolo 5 - Formazione (addestramento)
Tutti gli utilizzatori professionali, i distributori, e i consulenti abbiano accesso alla formazione adeguata tramite organi designati dalle autorità competenti si di base che di aggiornamento. Entro il 26 dicembre 2013 ogni stato membro istituisce sistemi di certificazione e designa l’autorità competente responsabile della formazione.

Articolo 6 - Prescrizione per la vendita di pesticidi
Indicazioni per il personale alla vendita (certificati per la formazione).

Articolo 7 - Informazione e sensibilizzazione
Gli Stati membri adottano misure volte a informare la popolazione (programmi di informazione e di sensibilizzazione) sui rischi e i potenziali effetti acuti e cronici per la salute umana, gli organismi non bersaglio e l’ambiente che comporta il loro impiego, e sull’utilizzo di alternative non chimiche. Gli Stati membri istituiscono sistemi per raccogliere informazioni in merito ai casi di avvelenamento acuto da pesticidi, nonché, ove disponibili, agli sviluppi di avvelenamento cronico nei gruppi che possono essere regolarmente esposti ai pesticidi, come gli operatori, i lavoratori agricoli o le persone che risiedono in prossimità di aree di applicazione di pesticidi.

Articolo 8 - Ispezione delle attrezzature
Le attrezzature per l’applicazione di pesticidi impiegate per uso professionale sono sottoposte a ispezioni periodiche. Entro il 25 novembre 2016 tutte dovranno essere ispezionate. Fino al 2020 l’intervallo fra le ispezione è di 5 anni; successivamente 3. La attrezzature nuove dovranno essere ispezionate almeno una volta entro 5 anni dall’acquisto.

In merito a pratiche e usi specifici, si ricordano inoltre:
Articolo 9 - Irrorazione aerea
L’irrorazione aerea è vietata.

Articolo 10 - Informazioni per il pubblico
Nei piani d’azione nazionali verranno inserite disposizioni in materia d’informazione delle persone che potrebbero essere esposte al rischio di dispersione dei prodotti irrorati.

Articolo 11 - Misure specifiche per la tutela dell’ambiente acquatico e dell’acqua non potabile
I prodotti (non classificati pericolosi per l’ambiente acquatico); le tecniche di applicazione (quelle a bassa dispersione); le misure di mitigazione del rischio (aree di rispetto di dimensioni per la tutela degli organismi acquatici non bersaglio e di aree di salvaguardia per le acque superficiali e sotterranee utilizzate per l’estrazione di acqua potabile, nelle quali sia vietato applicare o stoccare pesticidi); la riduzione, o l’eliminazione dell’applicazione dei pesticidi sulle o lungo le strade, le linee ferroviarie, le superfici molto permeabili o altre infrastrutture in prossimità di acque superficiali o sotterranee oppure su superfici impermeabilizzate che presentano un rischio elevato di dilavamento nelle acque superficiali o nei sistemi fognari.

Articolo 12 - Riduzione dell’uso di pesticidi o dei rischi in aree specifiche
L’uso di pesticidi è ridotto al minimo o vietato in specifiche aree:
a) le aree utilizzate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili quali definiti all’articolo 3 del regolamento (CE) n.1107/2009, quali parchi e giardini pubblici, campi sportivi e aree ricreative, cortili delle scuole e parchi gioco per bambini, nonché in prossimità di aree in cui sono ubicate strutture sanitarie;
b) le aree protette di cui alla direttiva 2000/60/CE o altre aree designate a fini di conservazione a norma delle disposizioni, comprese quelle delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE;
c) le aree trattate di recente frequentate dai lavoratori agricoli o a essi accessibili.

Articolo 13 - Manipolazione e stoccaggio dei pesticidi e trattamento dei relativi imballaggi e delle rimanenze
1. Operazioni eseguite da utilizzatori professionali e, ove applicabile, da distributori, non rappresentino un pericolo per la salute delle persone o per l’ambiente: Stoccaggio, manipolazione, diluizione e miscela di pesticidi prima dell’applicazione, manipolazione degli imballaggi e dei resti, smaltimento dopo l’applicazione delle miscele rimanenti nei serbatoi, pulizia dopo l’applicazione delle attrezzature impiegate, recupero o smaltimento delle rimanenze dei pesticidi e dei relativi imballaggi conformemente alla normativa comunitaria in materia di rifiuti.
2. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie concernenti i pesticidi autorizzati per gli utilizzatori non professionali al fine di evitare operazioni di manipolazione pericolose. Tali misure possono includere l’uso di pesticidi a bassa tossicità, di formule pronte per l’uso e di limiti del volume dei contenitori o imballaggi.
3. Le aree destinate allo stoccaggio dei pesticidi per uso professionale siano predisposte in modo da evitare fuoriuscite indesiderate.

Articolo 14 - Difesa integrata
1. Misure appropriate per incentivare una difesa fitosanitaria a basso apporto di pesticidi. La difesa fitosanitaria a basso apporto di pesticidi include sia la difesa integrata sia l’agricoltura biologica a norma del regolamento (CE) n. 834/2007.
2. Gli utilizzatori professionali debbono disporre di informazioni e di strumenti per il monitoraggio delle specie nocive e l’assunzione di decisioni, nonché di servizi di consulenza sulla difesa integrata.
3. Entro il 30 giugno 2013 gli Stati membri riferiscono alla Commissione in merito all’attuazione delle suddette misure.
4. All’interno dei piani d’azione nazionali vengono indicate le modalità con cui tutti gli utilizzatori professionali di pesticidi attuano i principi generali della difesa integrata riportati nell’allegato III, al più tardi il 1 o gennaio 2014.
5. Gli Stati membri istituiscono gli incentivi appropriati per incoraggiare gli utilizzatori professionali ad applicare su base volontaria gli orientamenti specifici per coltura o settore ai fini della difesa integrata. Le autorità pubbliche e/o le organizzazioni che rappresentano particolari utilizzatori professionali possono elaborare tali orientamenti.

Deadlines
Il recepimento della Direttiva sull'uso sostenibile degli agrofarmaci è fissato per il 26 novembre 2011. La definizione del Piano di azione Nazionale è fissato al 26 novembre 2012. Dopo di che si procede all'elaborazione degli adempimenti previsti dal Piano, alla restituzione dei risultati alla Commissione, al fine della successiva rimodulazione, in vista dell'entrata in vigore a partire dal 2014.
Data di pubblicazione: