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SICASOV

La privativa vegetale, uno strumento legale per i costitutori di varietà protette

© SICASOVLa ricerca genetica in ambito vegetale è da sempre il punto di partenza per lo sviluppo di nuove varietà, selezionate per la loro resistenza alle fitopatie, l'adattamento a nuove condizioni climatiche, la produttività e le qualità organolettiche così da andare incontro alle esigenze del mercato e dei consumatori.

Il processo di miglioramento varietale necessita di molti anni di ricerca, facilmente oltre il decennio, imponendo notevoli investimenti tecnici, finanziari e in risorse umane, con costi complessivi, per singola varietà, che partano da diverse centinaia di migliaia di euro fino oltre il milione di euro, a seconda della specie e delle tecnologie di selezione utilizzate.

Per garantire la sostenibilità e durata nel tempo di questi investimenti, i costitutori ricorrono alla "privativa vegetale", titolo giuridico rilasciato loro dall'Ufficio comunitario delle varietà vegetali (CPVO) per l'Europa o dagli uffici nazionali. Tale strumento conferisce al costitutore il diritto di utilizzare (riprodurre, vendere e commercializzare) le varietà protette per un determinato periodo, generalmente da venticinque a trent'anni, e per un territorio ben definito.

Questo strumento legale diventa quindi essenziale per la tutela della ricerca e del progresso nel settore agricolo, l'elemento chiave a garantire nel tempo la sostenibilità economica e scientifica del settore agro-industriale e del suo indotto.

È in questo ambito che la SICASOV, società cooperativa specializzata nella gestione collettiva dei diritti dei costitutori, gestisce la raccolta delle royalties e garantisce, allo stesso tempo, la sorveglianza del mercato e la difesa dei diritti di privativa dei costitutori o titolari del diritto stesso.

© SICASOV

Nelle situazioni dubbie ma anche chiaramente illegali, la SICASOV cerca sempre di raggiungere un accordo equilibrato attraverso il dialogo, come avvenuto nel 2024 in Puglia e Basilicata con una decina di frutticoltori che hanno concordato la regolarizzazione dei loro frutteti, costituiti da varietà protette non dichiarate e riconoscendo ai costitutori ciò che inizialmente avevano loro negato.

Altre situazioni, tuttavia, richiedono un'azione legale con l'intervento delle Forze dell'ordine come nel caso del vivaista calabrese denunciato per contraffazione di varietà protette. Grazie alla collaborazione con la Guardia di Finanza è stato così possibile raccogliere tutti gli elementi utili ad avviare il procedimento legale.

Dopo il dovuto iter giudiziario, per il quale la SICASOV ringrazia lo Studio Trevisan & Cuonzo rappresentato dagli avv.ti Luca Trevisan, Gabriele Cuonzo e Vincenzo Acquafredda per l'assistenza professionale prestata durante tutte le fasi del processo, il Tribunale di Catania, con sentenza n. 91/2025, pubblicata il 4 gennaio 2025, ha accolto integralmente le domande proposte dalle parti lese, riconoscendo la contraffazione da parte della A.D.L. Società Cooperativa A R.L. delle varietà di pesco, protette da diritti di privativa presso il CPVO, delle società International Plant Selection SARL (IPS).

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Il Tribunale ha altresì accertato che la convenuta ha moltiplicato e detenuto, senza alcuna autorizzazione, diverse centinaia di piante appartenenti a varietà di pesco protette, in violazione degli artt. 13 Reg. CE n. 2100/94 e 107 CPI, configurando altresì concorrenza sleale ai sensi dell'art. 2598 c.c. La A.D.L. Società Cooperativa A R.L. è stata perciò condannata alla:

■ distruzione di tutte piante detenute in violazione dei diritti di privativa, nonché al loro ritiro dal commercio e contestuale distruzione di tutti gli ulteriori quantitativi eventualmente detenuti, offerti in vendita e commercializzati in qualsiasi forma dalla convenuta in danno delle attrici medesime;

■ inibizione all'attività di produzione, riproduzione e commercializzazione delle varietà di pesco protette da diritti di privativa delle attrici, comminando alla convenuta una penale per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento, o per ogni sua successiva violazione e/o inosservanza, a partire dal quindicesimo giorno dalla notificazione della presente sentenza;

■ pubblicazione del provvedimento nel quale la convenuta è stata condannata;

■ al risarcimento dei danni subiti a titolo di danno emergente, quelli a titolo di lucro cessante, le spese processuali, le spese vive, le spese generali oltre, infine, le spese di consulenza tecnica d'ufficio;

La SICASOV resta fermamente impegnata a tutelare i diritti dei costitutori, sempre disponibile e incline al dialogo per garantire il rispetto dei diritti nel settore frutticolo e sementiero.

Per maggiori informazioni:
www.sicasov.com

Data di pubblicazione:

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