Anche la Romagna identifica la propria produzione di marroni. È stato stilato il disciplinare di produzione che regola la coltivazione e commercializzazione dei marroni prodotti nel territorio. Elvio Bellini, presidente del Centro Studi e Documentazione sul Castagno, che ha sede a Marradi, spiega: "L'iniziativa di rendere attuabile il marchio collettivo di produzione del "Marrone dell'Appennino Romagnolo", resa attuabile dagli amici dell'Appennino Romagnolo delle Province di Ravenna e Forlì-Cesena è favorevole per valorizzare le produzioni del 'Marrone Fiorentino', che sta alla base dei cloni che si coltivano in quel vasto areale. Il marchio è riservato ai frutti allo stato fresco, a quelli essiccati e sgusciati interi, allo sfarinato e ai prodotti derivati dalla loro trasformazione".
Il disciplinare si compone di otto articoli che comprendono: denominazione, zona di produzione, caratteristiche del prodotto, tracciabilità, metodo di ottenimento con tutte le operazioni di post-raccolta, legame con l'ambiente, controllo, etichettatura riguardante il confezionamento di tutte le tipologie del prodotto (fresco, essiccato, sfarinato, trasformato).
La zona di produzione del "Marrone dell'Appennino Romagnolo" comprende l'intero territorio collinare e montano dei Comuni delle provincie di Ravenna e Forlì_Cesena: Castel Bolognese, Faenza, Riolo Terme, Casola Valsenio, Brisighella, Castrocaro Terme, Modigliana, Dovadola, Meldola, Predappio, Montiano, Tredozio, Rocca San Casciano, Roncofreddo, Civitella di Romagna, Portico e San Benedetto, Galeata, Mercato Saraceno, Borghi, Sogliano al Rubicone, Premilcuore, Santa Sofia, Bagno di Romagna, Sarsina e Verghereto.
Sono da considerarsi idonei i castagneti da frutto ubicati nella fascia collinare e appenninica situata a quote comprese tra i 200 e i 1.000 metri sul livello del mare.
La denominazione "Marrone dell'Appennino Romagnolo" è riservata esclusivamente ai frutti delle piante corrispondenti a cloni del genotipo marrone della specie Castanea Sativa Mill., afferenti alla cultivar Marrone Fiorentino. Sono escluse le altre cultivar non corrispondenti al genotipo marrone.
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L'indicazione geografica "Marrone dell'Appennino Romagnolo" è riservata: ai frutti allo stato fresco; ai frutti essiccati e sgusciati interi; ai frutti essiccati e sfarinati; ai prodotti derivati con il processo di trasformazione; della specie Castanea Sativa Mill. (castagna europea) che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.
Si legge nel disciplinare redatto: "I castagneti da frutto dell'Appennino romagnolo rappresentano un esempio importante di corretta gestione del suolo che contribuisce alla multifunzionalità del bosco, oltre a produrre un frutto di grande qualità, in grado di creare reddito per le aziende agricole dell'Appennino. Grazie alle tradizionali attività di coltivazione, contribuiscono al contrasto dei cambiamenti climatici in atto, favorendo l'immagazzinamento del carbonio nel terreno e, grazie al non utilizzo di prodotti chimici, favoriscono la biodiversità vegetale e animale. Inoltre, grazie alla presenza di "patriarchi" o di alberi monumentali e all'abbondanza di fiori spontanei e protetti, favorisce la presenza di un turismo sostenibile per le fragili aree appenniniche".
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