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A colloquio con l'avvocato Gualtiero Roveda

Pratiche sleali: modifiche alla legge ma ancora risultati non se ne vedono

La Direttiva UE 2019/633 ha inteso contrastare le pratiche commerciali sleali (unfair), esistenti nei rapporti tra gli operatori della filiera agroalimentare, caratterizzati da un forte squilibrio a vantaggio dell'operatore dotato di maggiore potere contrattuale. L'Italia, come noto, ha recepito la Direttiva tramite il D. Lgs. n. 198/2021. Tale provvedimento è stato recentemente oggetto di modifiche e, tra queste, alcune sono di rilievo per gli importatori. Chiediamo all'avvocato Gualtiero Roveda chiarimenti in merito.

FreshPlaza (FP): E' vero che il legislatore italiano ha recentemente esteso il campo d'applicazione della disciplina di contrasto alle pratiche sleali?.
Gualtiero Roveda (GR): Sì. È stato convertito in legge il D.L. n. 69/2023 di modifica del D. Lgs. 198/21. L'ambito di operatività della normativa ricomprende ora anche le cessioni di prodotti agricoli effettuate da fornitori esteri quando l'acquirente è stabilito in Italia.

FP: Si è voluto evitare che i compratori scelgano di acquistare da fornitori non tutelati dalla disciplina in esame?
GR: L'intento è stato quello. Il legislatore ha individuato la necessità di ricomprendere nella normativa di contrasto alle pratiche sleali anche i fornitori di Stati membri o Paesi terzi, per evitare distorsioni nell'ambito delle relazioni tra i diversi anelli della filiera agroalimentare.

FP: Pertanto, tutta la complessa disciplina relativa alla contrattualistica riguarda ora anche gli importatori che acquistano prodotti all'estero?
GR: Sì. Ora, anche d'ufficio, l'ICQRF potrà verificare se i contratti d'acquisto di beni da produttori/operatori esteri sono stati conclusi mediante atto scritto, con l'indicazione della durata, delle quantità, delle caratteristiche dei prodotti, del prezzo e delle modalità di consegna e di pagamento, nonché accertare l'esistenza di clausole o rapporti contrattuali difformi rispetto ai criteri indicati nel decreto legislativo che ha recepito la Direttiva.

FP: Ma, in generale, risultati concreti della nuova normativa di contrasto alle pratiche sleali se ne vedono o c'è stato solo un appesantimento burocratico relativo alla contrattualistica?
GR: Ho esperienza personale di diversi operatori che, in camera caritatis, mi hanno riferito di essere penalizzati da pratiche sleali che non possono denunciare per i soliti ovvi problemi. La questione è sempre quella che ha determinato il fallimento dell'art. 62 della L. 1/2021: la parte che si trova in stato di dipendenza economica non può permettersi di denunciare chi le dà lavoro. Il problema degli squilibri contrattuali e delle loro conseguenze può essere risolto, o per lo meno attenuato, solo attraverso un severo continuo controllo d'ufficio da parte dell'Autorità di vigilanza.

FP: Per consentire un monitoraggio dell'attività di contrasto è previsto che l'ICQRF pubblichi, su apposita sezione del sito internet del Ministero delle politiche agricole, i provvedimenti sanzionatori inflitti. È operativa tale previsione?
GR: Al momento ancora non mi risulta. Sarà, però, un passaggio importante. Al pari di quanto avviene in materia di protezione dei dati personali, la pubblicazione delle sanzioni garantirà la trasparenza e la tutela dei diritti degli interessati. Questa pratica potrà fungere da deterrente e creare una maggiore consapevolezza delle conseguenze legali in caso di violazioni.

Foto d'archivio

FP: Siamo ancora ben lontani dall'aver trovato un rimedio agli squilibri che penalizzano il settore?
GR: Allo stato pare così. Si stima che ogni anno le pratiche commerciali sleali procurino oltre 350 milioni di euro di danni a cascata nella filiera agricola e alimentare. È, pertanto, necessario che l'attività di vigilanza sia efficace, basata su un'approfondita conoscenza delle pratiche del settore e sulla capacità di individuare tempestivamente comportamenti scorretti. L'esame della contrattualistica può essere importante, ma è un aspetto di scarsa rilevanza rispetto all'essenza del problema. Occorre verificare, negli scambi tra gli operatori della filiera, come il rapporto contrattuale viene gestito in concreto.