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I chiarimenti dell'avvocato Roveda

Trasporto ortofrutta: se sbaglia il vettore ricadute anche sul committente

Il contratto di trasporto, sotto il profilo giuridico, contiene una serie di aspetti che necessitano di essere attentamente valutati da tutti gli operatori coinvolti nelle spedizioni dell'ortofrutta. A far data dalla riforma del 2005, infatti, gli adempimenti e le responsabilità a carico delle imprese si sono moltiplicati a dismisura. Tanto è che l'Ufficio Studi di Fruitmprese, nei giorni scorsi, ha inviato ai propri Associati una nota con i relativi formulari, che illustra lo stato dell'arte sulla complessa tematica relativa a questo tipo di contratto. Chiediamo all'avvocato Gualtiero Roveda alcuni chiarimenti in materia.

FreshPlaza (FP): Quali motivi ha spinto l'Associazione a occuparsi dell'argomento?
Gualtiero Roveda (GR): Ho dovuto riesaminare la disciplina, in collaborazione con Pietro Mauro, in ragione delle numerose segnalazioni pervenute da Imprese associate. La farraginosa normativa costringe tutti i soggetti coinvolti nel trasporto a comportarsi con prudenza e rigore. Sono, infatti, pur in diversa misura, coinvolti nel regime di responsabilità il proprietario della merce, il caricatore, il committente e il vettore. In particolare il D.Lgs. 286/2005, al fine di disincentivare ogni possibile comportamento pericoloso sulla strada, stabilisce espressamente un regime di responsabilità a carico di tutti loro, in concorso con il conducente del veicolo, in caso di accertate violazioni delle norme di sicurezza stradale da parte di quest'ultimo.



FP: Il proprietario e il caricatore dell'ortofrutta possono essere ritenuti responsabili di violazioni al codice della strada commesse dal conducente?
GR: E' così. In particolare, il proprietario delle cose trasportate risulterà corresponsabile qualora le modalità di esecuzione della prestazione, previste nella documentazione contrattuale che lo riguardano, risultino incompatibili con il rispetto, da parte del conducente, delle norme sulla sicurezza della circolazione stradale violate. Il caricatore, dal canto suo, deve accertarsi che il vettore cui affida le merci sia in regola sotto il profilo normativo; nel caso di trasportatore estero, deve verificare che sia in possesso del titolo o delle condizioni che lo ammettono a effettuare sul territorio italiano la prestazione di trasporto eseguita. Il caricatore sarà responsabile nel caso venga accertata una violazione delle norme in tema di massa limite, sovraccarico e corretta sistemazione del carico a bordo dell'autocarro; al caricatore verranno di conseguenza applicate in solido con il conducente le sanzioni previste dal Codice della Strada.



FP: Analoghe regole di prudenza immaginiamo siano previste per il committente.

GR: Peggio! Il committente di un servizio di autotrasporto è tenuto a verificare che il vettore sia iscritto all'Albo e la sua regolarità per quanto riguarda il versamento dei contributi previdenziali. Il controllo si effettua online, registrandosi al Portale dell'Albo Autotrasportatori, e seguendo le istruzioni fornite dal Ministero. La verifica deve essere effettuata prima della stipula o del rinnovo del contratto. Se il contratto è stipulato con un autotrasportatore irregolare, il committente è solidalmente responsabile con questi - entro il limite di un anno dalla cessazione del contratto – in ordine ai trattamenti retributivi, ai contributi previdenziali e ai premi Inail inerenti il contratto stesso. Il committente è anche responsabile, unitamente all'autotrasportatore, per alcune violazioni al CdS (limiti di velocità, tempi di guida e di riposo, sistemazione del carico e sovraccarico), se nel contratto scritto risultano istruzioni incompatibili con il rispetto del Codice. Se il contratto è solo verbale, la responsabilità solidale si estende alle violazioni fiscali e del codice della strada.

FP: Ci risulta che un aspetto di rilievo per le imprese sia il rischio di pagare due volte il trasporto per la responsabilità nei confronti del sub-vettore.
GR: Questo è uno degli aspetti più critici della materia. L'art. 7-ter del D.lgs. 286/05 ha introdotto nel settore l'azione diretta del sub-vettore (ndr: vettore di secondo livello) nei confronti del committente. In ragione di tale norma, il vettore -che di fatto ha eseguito il trasporto- ha azione diretta per il pagamento del corrispettivo nei confronti di tutti coloro che hanno ordinato il trasporto. Questi ultimi sono obbligati in solido nei limiti delle sole prestazioni ricevute e della quota di corrispettivo pattuita, fatta salva l'azione di rivalsa di ciascuno nei confronti della propria controparte contrattuale. In pratica, il sub-vettore che non riceve il pagamento dal vettore principale ha titolo per pretendere il pagamento direttamente dal committente.

FP: C'è il rischio di pagare due volte?

GR: Per evitare che il committente si trovi esposto a un doppio pagamento sarebbe opportuno avere alcune accortezze operative, che tuttavia nella pratica non è sempre possibile adottare, quali:
  • a) inserire nel contratto scritto l'impegno del vettore a eseguire direttamente la prestazione di trasporto;
  • b) richiedere al vettore una fidejussione a fronte dell'eventuale mancato pagamento della prestazione affidata al sub-vettore;
  • c) effettuare il pagamento della prestazione solo dopo aver ricevuto prova dell'avvenuto pagamento di quanto dovuto nei confronti del sub-vettore.
Le indicazioni in questione trovano un limite per i trasporti in collettame. All'impresa di trasporto che effettua collettame è concessa, infatti, la facoltà di utilizzare uno o più vettori dopo ogni rottura di carico. Il trasportatore, in questo caso, non è tenuto a informare il committente. Quest'ultimo può tuttavia porre a livello contrattuale il semplice obbligo in capo al vettore di informazione.

FP: Cosa si intende con la locuzione "rottura di carico"?

GR: E' un termine tecnico che indica la separazione di un carico completo in tante partite per il proseguimento del trasporto su due o più mezzi più piccoli.