Iscriviti alla nostra newsletter giornaliera e tieniti aggiornato sulle ultime notizie!

Iscriviti Sono già iscritto

State utilizzando un software che blocca le nostre pubblicità (cosiddetto adblocker).

Dato che forniamo le notizie gratuitamente, contiamo sui ricavi dei nostri banner. Vi preghiamo quindi di disabilitare il vostro software di disabilitazione dei banner e di ricaricare la pagina per continuare a utilizzare questo sito.
Grazie!

Clicca qui per una guida alla disattivazione del tuo sistema software che blocca le inserzioni pubblicitarie.

Sign up for our daily Newsletter and stay up to date with all the latest news!

Registrazione I am already a subscriber
Chiarimenti da parte dell'avvocato Gualtiero Roveda

Pratiche sleali: Draghi ha ora lo strumento per incidere sul sistema

E' stato approvato, con il voto definitivo del Senato, il Disegno di Legge che delega al Governo il recepimento sulla direttiva per il contrasto alle "pratiche commerciali sleali". Il Governo Draghi ha ora il compito di attuare il provvedimento con un decreto legislativo che stabilirà la fine di gare e aste elettroniche a doppio ribasso, ai pagamenti irragionevolmente ritardati della merce e alle vendite palesemente sottocosto. Approfondiamo l'argomento con l'avvocato Gualtiero Roveda.

FreshPlaza (FP): Il Governo Draghi ha la delega per intervenire sugli attuali considerevoli squilibri nel potere contrattuale tra fornitori e acquirenti nell'ambito della filiera agricola. Si può essere fiduciosi di ottenere una legge che finalmente determini un miglioramento della situazione?
Gualtieri Roveda (GR): Obiettivamente, il testo licenziato dal Parlamento è buono. I limiti della Direttiva sono stati superati. Il Governo ha la possibilità di incidere sulle condotte commerciali che si discostano dalle buone pratiche commerciali, in contrasto con i principi di buona fede e correttezza.

L'avvocato Gualtierio Roveda

FP: Quali sono i limiti della Direttiva?
GR: L'atto legislativo della UE individua tipologie ben definite di pratiche scorrette. L'indicazione è tuttavia di stretta interpretazione, in ragione del carattere eccezionale rispetto al principio di libertà contrattuale. Non può, pertanto, essere sanzionata, in base alla disciplina in esame, una condotta sleale che non rientri tra quelle tipizzate. Di conseguenza, è assolutamente prevedibile che la parte contrattualmente forte possa trovare sistemi alternativi per imporre condizioni penalizzanti, non previste dal legislatore.

FP: La delega cosa stabilisce sul punto?
GR: Il Governo, su indicazione del Parlamento, può adottare le occorrenti modificazioni e integrazioni alla normativa vigente, in particolare con riferimento all'articolo 62 del d.l. 1/2012, razionalizzando e rafforzando il quadro giuridico esistente nella direzione di una maggiore tutela degli operatori delle filiere agricole e alimentari. Ora, se si considera che tale articolo sotto l'aspetto della tutela del contraente debole era già ben impostato (in quanto prevedeva una clausola generale definitoria per consentire all'autorità designata di reagire efficacemente a condotte nuove, non previste dal testo normativo) è sufficiente mantenerne l'operatività del punto. E' opportuno inserire un elenco di "pratiche sleali", ma solo a titolo esemplificativo. Le condotte contrarie a correttezza e buona fede debbono essere sanzionate, a prescindere da una previsione espressa di come siano attuate. In particolare, è essenziale che siano ricompresi anche i comportamenti successivi alla conclusione del contratto, in quanto la pratica commerciale sleale dell'acquirente, il più delle volte, interferisce proprio con la corretta esecuzione del contratto, come nel caso classico di contestazione pretestuosa dei vizi della merce. A tal fine, potrebbe essere inserito l'obbligo a carico dell'acquirente di segnalare ogni anomalia relativa all'esecuzione del contratto all'Autorità competente, affinché questa possa effettuare controlli a campione sui fatti denunciati. Se vi è un obbligo di segnalazione in capo a tutti i venditori, nessuno può essere penalizzato per un atto dovuto.

FP: Ma se l'attuale disciplina rappresentata dall'art. 62 era già idonea a contrastare il fenomeno delle pratiche sleali per quale ragione non è stata efficace?
GR: Il motivo è semplice: non ci sono state né denunce, né controlli. Per quanto concerne il comparto ortofrutticolo, negli ultimi anni risulta vi sia stato un numero di esposti che si conta sulle dita di una mano e non si ha notizia di istruttorie avviate d'ufficio dall'Autorità. Le ragioni che giustificano la mancanza di denunce da parte di operatori, vessati da pratiche negoziali inique, sono di immediata evidenza e si sostanziano nel timore di subire ritorsioni commerciali. Più complessa è, invece, la questione relativa alla mancanza di controlli pubblici. In pratica, la causa è da ricondurre a incertezze interpretative della normativa, accentuate dalle letture che ne hanno dato il Mipaaf, il Mise e l'AGCM.

Il problema è stato però recepito dal Parlamento che ha designato l'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) quale autorità nazionale di contrasto deputata all'attività di vigilanza sull'applicazione delle disposizioni che disciplinano le relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e alimentari. A tal fine, l'Ispettorato può anche avvalersi dell'Arma dei carabinieri, e in particolare del Comando per la tutela agroalimentare, oltre che della Guardia di finanza, fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria previsti dalla L. 689 del 1981.