Iscriviti alla nostra newsletter giornaliera e tieniti aggiornato sulle ultime notizie!

Iscriviti Sono già iscritto

State utilizzando un software che blocca le nostre pubblicità (cosiddetto adblocker).

Dato che forniamo le notizie gratuitamente, contiamo sui ricavi dei nostri banner. Vi preghiamo quindi di disabilitare il vostro software di disabilitazione dei banner e di ricaricare la pagina per continuare a utilizzare questo sito.
Grazie!

Clicca qui per una guida alla disattivazione del tuo sistema software che blocca le inserzioni pubblicitarie.

Sign up for our daily Newsletter and stay up to date with all the latest news!

Registrazione I am already a subscriber

Rapporti tra breeder e produttori: alcuni chiarimenti da parte della Corte di Giustizia

Con la definizione della causa C-176/18, lo scorso 19 dicembre 2019 i giudici della Corte di Giustizia hanno fornito importanti chiarimenti in relazione ai rapporti tra breeder e produttori, con particolare riferimento alla possibilità di richiedere, da parte dei primi, provvedimenti quali l'eradicazione e/o la distruzione delle piante già moltiplicate e piantate prima della concessione della relativa privativa dai secondi.

Detti orientamenti sono alla base dell'ordinanza emessa dal Tribunale di Bari in data 4 febbraio 2020 all'interno del contenzioso tra un breeder americano, che chiedeva la conferma dei provvedimenti cautelari emessi inaudita altera parte ed il sequestro conservativo (oltre all'inibitoria, la pubblicazione del provvedimento su scala nazionale e l'applicazione di alcune penali) ad alcuni agricoltori pugliesi, assistiti dallo Studio Legale Lo Muzio, nella persona del titolare Avv. Paride Lo Muzio.

Nelle proprie motivazioni, il giudice pugliese ha accolto solo parzialmente il ricorso degli americani, confermando la cd. descrizione delle piante e rigettando tutte le altre richieste, chiarendo, in conformità con il dettato europeo, che "nelle more di tale periodo (ndr, la concessione della privativa), l'unica forma di tutela è costituita dall'articolo 95 del Regolamento 2100/94"; il breeder, pertanto, in questa finestra temporale, può solo richiedere un equo indennizzo.

La decisione del Tribunale di Bari è di rilievo, soprattutto perché costituisce il precedente cui tutti gli altri giudici dovranno necessariamente fare riferimento per la definizione delle numerose cause relative ad atti di presunta contraffazione da parte dei produttori pugliesi.

Data di pubblicazione: