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I datori di lavoro sono tenuti a fornire le antinfortunistiche

Attenzione alle scarpe: chi non e' in regola paga la sanzione

La frutticoltura rappresenta un settore a rischio infortuni. Nello svolgimento di lavori agricoli e nei magazzini di lavorazione è piuttosto facile che possano crearsi situazioni di pericolo per la salute, diverse a seconda delle attività concretamente svolte. Al fine di ridurre l'esposizione al rischio dei lavoratori, il datore di lavoro è tenuto a fornir loro i dispositivi che possano essere utili a tale scopo.

Tra questi rientrano, senza alcun dubbio, le scarpe antinfortunistiche. Non è, tuttavia, agevole stabilire quando si configura un vero e proprio obbligo in tal senso a carico del datore di lavoro. Chiediamo chiarimenti all'avvocato Gualtiero Roveda, consulente di Fruitimprese.

FreshPlaza (FP): In base a quale criteri un imprenditore agricolo è tenuto o meno a fornire "scarpe antinfortunistiche" ai propri collaboratori?
Gualtiero Roveda (GR): Il datore di lavoro, avvalendosi della collaborazione del Servizio di Prevenzione e Protezione, sulla base della specifica conoscenza della realtà operativa, è tenuto a individuare i fattori di rischio per la sicurezza dei lavoratori, valutarli e determinare le misure di contrasto più adeguate. Individuate le criticità, deve adottare tutte le misure tecniche preventive e/o organizzative di protezione collettiva considerate necessarie. Se ciò non risulta sufficiente ai fini dell'eliminazione di tutti i fattori di rischio, dovrà valutare se vi sono Dispositivi di protezione individuale (Dpi) utili a ridurre ulteriormente i rischi per la salute.

FP: Le scarpe antinfortunistiche rientrano tra questi ultimi, non è vero?
GR: Proprio così, rappresentano un DPI e il datore di lavoro ha l'obbligo, penalmente sanzionato, di fornirle a proprie spese se il rischio di lesioni ai piedi o di scivolamento non sia eliminabile con misure di carattere generale (es.: percorsi riservati ove non vi sia movimentazione di merci) e sia "prevedibile" secondo criteri di ordinaria diligenza. Si deve tener presente che esistono vari tipi calzature prodotte a tale scopo e che sarà compito del datore di lavoro scegliere la tipologia adeguata all'attività lavorativa da svolgere.



FP: Nel caso di infortunio, che determini lesioni da schiacciamento a un piede, vi può essere responsabilità penale del datore di lavoro?

GR: Un lavoratore senza scarpe antinfortunistiche, che svolga una mansione a rischio, costituisce una situazione di pericolo permanente e "conoscibile" per il datore di lavoro, che ha l'obbligo di eliminare prontamente il rischio. Il datore di lavoro potrà andare esente da condanna solo se sarà in grado di dimostrare al giudice che tale rischio non fosse ragionevolmente prevedibile.

FP: Una selezionatrice, addetta alla cernita, in una struttura di lavorazione, deve essere dotata di scarpe antinfortunistiche?

GR: Dipende. Se la sua postazione e i percorsi abituali sono confinati in una zona dell'area produttiva, non interessata alla movimentazione di mezzi o al pericolo di caduta oggetti, il rischio non può ragionevolmente considerarsi "prevedibile" e conseguentemente non può ravvisarsi un obbligo in capo al datore di lavoro di fornire il Dpi in questione. Al contrario, può considerarsi sussistere tale obbligo se la selezionatrice, in ragione delle sue mansioni o del lay out aziendale è necessitata a transitare in tali aree critiche.

FP:. Facciamo un esempio: un agricoltore ha fornito scarpe adeguate al proprio dipendente e lo ha correttamente informato sulla necessità del loro utilizzo. Quest'ultimo, tuttavia, incurante delle istruzioni, non le indossa. Un giorno un operaio maldestro fa cadere una cassa sul piede del collega negligente, fratturandoglielo. Il datore di lavoro è esente da responsabilità per questo infortunio?
GR:
No. E' suo preciso obbligo vigilare affinché i lavoratori si avvalgano dei Dpi che siano stati a loro forniti. Nel caso di mancato, utilizzo dovrà essere mossa loro specifica contestazione disciplinare e prevista adeguata sanzione, all'esito della formale procedura prevista dallo Statuto dei lavoratori.