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Dal primo ottobre in vigore le nuove norme per il commercio dei prodotti ortofrutticoli

Dal 1 ottobre 2013 è entrato in vigore il Regolamento UE 594/2013 che modifica il regolamento di esecuzione UE 543/2001 per quanto riguarda le norme di commercializzazione nel settore degli ortofrutticoli.

La novità più rilevante riguarda la modifica alla norma di commercializzazione generale (all. I parte A Reg. 543/2001) in cui è stata inserito, nelle indicazioni esterne, l'obbligo di indicare il nome e indirizzo dell’imballatore e/o dello speditore come già previsto dalle norme specifiche. In particolare, questa indicazione può essere sostituita come segue: per tutti gli imballaggi, ad eccezione dei preimballaggi, dal codice che rappresenta l'imballatore e/o lo speditore, rilasciato o riconosciuto da un servizio ufficiale, preceduto dalla dicitura "imballatore e/o speditore" o da un'abbreviazione equivalente; solo per i preimballaggi, dal nome e dall'indirizzo del venditore stabilito nell'Unione, preceduto dalla dicitura "imballato per" o da una dicitura equivalente. In questo caso l'etichettatura deve recare inoltre un codice rappresentativo dell'imballatore e/o dello speditore. Il venditore fornisce ogni informazione ritenuta necessaria dai servizi di controllo sul significato di tale codice.

Altre modifiche di lieve entità riguardano le norme specifiche di mele, agrumi, pesche e pesche noci, pere, uva da tavola di cui sono riportate di seguito le più significative.

NORMA DI COMMERCIALIZZAZIONE PER LE MELE
Se il prodotto non è visibile dall'esterno va indicato "Mele" e specificato il nome della varietà o di ciascuna varietà presente nell'imballaggio.

Il nome della varietà può essere sostituito da un sinonimo e il nome del mutante o il nome commerciale (come il marchio commerciale per cui è stata ottenuta la protezione o qualsiasi altra denominazione di vendita) possono essere indicati solo a completamento del nome della varietà.

NORMA DI COMMERCIALIZZAZIONE PER GLI AGRUMI
Per quanto riguarda le Disposizioni relative alla qualità, i Requisiti di maturazione sono modificati come segue:
- al secondo comma, è soppresso il trattino riguardante il contenuto minimo totale di solidi solubili
- nella tabella è soppressa la colonna del contenuto minimo di zucchero (°Brix)
- per quanto riguarda Altre varietà di mandarini e loro ibridi, nella colonna riferita a Rapporto minimo zucchero/acidità è aggiunta la nota: "Per le varietà Mandora e Minneola il rapporto minimo zucchero/acidità è 6,0:1 sino alla fine della campagna di commercializzazione che inizia il 1° gennaio 2013.

Nella sezione VI relativa alle Disposizioni relative alle indicazioni esterne, nelle Caratteristiche commerciali: il codice/i di calibro va seguito in via facoltativa da un calibro minimo e massimo o dal numero di frutti.

NORMA DI COMMERCIALIZZAZIONE PER LE PESCHE E LE PESCHE NOCI
Nella sezione II, Disposizioni relative alla qualità - Classificazione, i riferimenti a "i lievi difetti della buccia" sono sostituiti con "i lievi difetti". Nella sezione III relativa alla Calibrazione la dicitura "se i prodotti sono calibrati" è soppressa.
 
NORMA DI COMMERCIALIZZAZIONE PER LE PERE
Vanno indicati "Pere" se il prodotto non è visibile dall'esterno e il nome della varietà o di ciascuna varietà presente nell'imballaggio.

Il nome della varietà può essere sostituito da un sinonimo e il nome commerciale (come il marchio commerciale per cui è stata ottenuta la protezione o qualsiasi altra denominazione di vendita) può essere indicato solo a completamento del nome della varietà.

Alcune delle varietà menzionate nell'elenco possono essere commercializzate con nomi per i quali è stata chiesta e ottenuta la protezione del marchio commerciale in uno o più paesi.

NORMA DI COMMERCIALIZZAZIONE PER L'UVA DA TAVOLA
L'appendice è soppressa.