Iscriviti alla nostra newsletter giornaliera e tieniti aggiornato sulle ultime notizie!

Iscriviti Sono già iscritto

State utilizzando un software che blocca le nostre pubblicità (cosiddetto adblocker).

Dato che forniamo le notizie gratuitamente, contiamo sui ricavi dei nostri banner. Vi preghiamo quindi di disabilitare il vostro software di disabilitazione dei banner e di ricaricare la pagina per continuare a utilizzare questo sito.
Grazie!

Clicca qui per una guida alla disattivazione del tuo sistema software che blocca le inserzioni pubblicitarie.

Sign up for our daily Newsletter and stay up to date with all the latest news!

Registrazione I am already a subscriber
A cura di Rossella Gigli

Onorare i pagamenti secondo la legge conviene a tutto il sistema economico

Da anni è in vigore il Decreto Legislativo n. 231/2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 23 ottobre 2002 ed entrato in vigore il 7 novembre 2002.

Si tratta di una speciale normativa in materia di interessi di mora, volta alla tutela del creditore che, nell'ambito di una transazione commerciale, subisce ingiustificatamente un ritardo nel pagamento del prezzo. Il ritardo produce un'automatica applicazione di interessi moratori, senza necessità di presentare alcuna domanda espressa. Sotto il profilo temporale, le regole si applicano a tutti i contratti stipulati dopo l' 8 agosto 2002.

Il Decreto Legislativo (consultabile per intero al seguente link) impone che gli interessi di mora decorrano, automaticamente, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento. Se questo termine non è fissato nel contratto, gli interessi scattano comunque dopo trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura o delle merci o delle prestazioni.

Per i contratti aventi ad oggetto la cessione di prodotti alimentari deteriorabili, il pagamento del corrispettivo deve essere effettuato entro il termine legale di sessanta giorni dalla consegna o dal ritiro dei prodotti medesimi e gli interessi decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine. In questi casi il saggio degli interessi è maggiorato di ulteriori due punti percentuali ed è inderogabile.

Purtroppo, la "inderogabilità" della norma, prevista nero su bianco sulla carta, è spesso diventata nella pratica una sorta di opzione negoziabile tra acquirente e venditore, sicché i pagamenti avvengono con forte ritardo e senza oneri per il debitore. Si tratta di un comportamento non solo condannabile sotto ogni punto di vista, tanto legale quanto morale, ma anche di un fattore controproducente, in quanto di ostacolo alla ripresa dell'intero sistema economico e commerciale.

In un momento di difficoltà finanziaria per le imprese e, in particolar modo per i produttori agricoli, l'applicazione rigorosa di tale norma vigente sarebbe infatti di grande sostegno al bilancio delle aziende, avviando un circolo virtuoso anche negli ulteriori rapporti di prestazione di beni e servizi tra le stesse, nonché agevolando l'interlocuzione tra imprese e istituti di credito.

Onorare i pagamenti nei termini stabiliti e tutelare il diritto del creditore significa essere consapevoli che viviamo in un consorzio civile, dove i comportamenti del singolo si ripercuotono sull'intera collettività e sull'intero sistema paese. Il debitore, impresa privata o Pubblica Amministrazione che sia, è dunque il primo a essere chiamato al rispetto degli impegni presi, in quanto essi assumono una connotazione di dovere civico, a maggior ragione in tempi difficili come quelli che stiamo vivendo.