© MinervaStudio | DreamstimeIl ministero dei Trasporti ha pubblicato il 17 marzo 2026 le tabelle aggiornate dei costi di esercizio per l'autotrasporto, a ben sette mesi dalla precedente pubblicazione, risalente all'agosto 2025. Lo ha fatto dopo le crescenti pressioni delle associazioni di categoria, spinte dall'aumento dei pedaggi autostradali (dal 1° gennaio) e soprattutto da quelli del gasolio. Queste tabelle, lo ricordiamo, non hanno carattere obbligatorio: dopo l'abolizione dei costi minimi obbligatori, il loro ruolo si è trasformato da vincolo normativo a strumento tecnico di riferimento. Nella pratica, tuttavia, il loro peso è rilevante: nei rapporti privi di contratto scritto - una quota rilevante del mercato dell'autotrasporto italiano - rappresentano il principale parametro oggettivo disponibile, mentre nei contenziosi, la giurisprudenza le utilizza con frequenza crescente per valutare la sostenibilità economica di una tariffa e verificare l'eventuale squilibrio tra corrispettivo pattuito e costi effettivi.
Nel rapporto con il committente, l'autotrasportatore deve comparare le tabelle di agosto 2025 con quelle di marzo 2026 e quindi inviare una comunicazione formale che richiami il rapporto continuativo — anche se instaurato verbalmente — allegando i dati ministeriali a sostegno della richiesta. La proposta di adeguamento può limitarsi alla sola quota carburante, lasciando invariata la struttura contrattuale complessiva. Se il committente non accetta la revisione, le tabelle ministeriali in sede di contenzioso, permettono di dimostrare in modo documentato l'entità dell'aumento dei costi, la non sostenibilità della tariffa applicata e la violazione dei principi di adeguatezza del corrispettivo.
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Fonte: Trasporto Europa