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Modifica della retribuzione oraria minima

Nuovi voucher, l'Inps corregge il tiro

L'Inps, con la comunicazione n. 2887, ha rettificato le indicazioni fornite con la Circolare n. 107/2017 relative alla misura della retribuzione oraria minima per le prestazioni occasionali svolte a favore delle imprese agricole (cfr. FreshPlaza del 10/07/2017).



La misura minima della retribuzione oraria per la determinazione del compenso delle prestazioni di lavoro occasionale nel settore agricolo è ricavata assumendo a riferimento i minimi salariali mensili degli operai agricoli fissati dal CCNL stipulato dalle Organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale (CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti del 22 ottobre 2014).

A questi minimi salariali è aggiunto, in relazione alla peculiare natura del rapporto di lavoro occasionale, il terzo elemento retributivo, previsto, per gli operai a tempo determinato, quale corrispettivo degli istituti riconosciuti agli operai a tempo indeterminato (festività nazionali e infrasettimanali, ferie, tredicesima e quattordicesima mensilità).

Pertanto, in relazione alle aree professionali in cui è articolato, in base al citato CCNL, il sistema di classificazione degli operai agricoli, le misure minime oraria e giornaliera del compenso relativo allo svolgimento di prestazioni di lavoro occasionale nel settore agricolo sono riportate nel prospetto seguente.

Area professionale 1°; compenso min. orario 9,65 euro; Giornaliero (max 4 ore) 38,60 euro.

Area professionale 2°; compenso min. orario 8,80 euro; Giornaliero (max 4 ore) 35,20 euro.

Area professionale 3°; compenso min. orario 6,56 euro; Giornaliero (max 4 ore) 26,24 euro.


La misura del compenso minimo giornaliero si applica alle prestazioni di durata non superiore a quattro ore giornaliere.

"L'Istituto - spiega il consulente di Fruitimprese avvocato Gualtiero Roveda - ha dato indicazioni anche per quanto riguarda i criteri di computo dei lavoratori occupati. Come noto, possono fare ricorso al contratto di prestazione occasionale i datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze non più di cinque lavoratori a tempo indeterminato".

1) I lavoratori assunti con contratto di apprendistato non vanno conteggiati nella misura della forza aziendale a tempo indeterminato;

2) ai fini del computo della forza aziendale mensile, una volta determinato il numero complessivo dei lavoratori occupati, tenendo in considerazione, per i lavoratori a tempo parziale, la durata contrattuale della prestazione lavorativa, il risultato va arrotondato per eccesso laddove il valore del primo decimale sia superiore a 0,5 ovvero per difetto in caso contrario;

3) ai fini della verifica della sussistenza delle condizioni che legittimano il ricorso al lavoro occasionale, la media semestrale dei dipendenti a tempo indeterminato riferita al periodo che dall'ottavo al terzo mese antecedente la data di svolgimento della prestazione lavorativa va calcolata sulla base del dato effettivo, senza operare alcun arrotondamento.

Pertanto, se, a titolo di esempio, il valore medio della forza aziendale a tempo indeterminato del predetto semestre fosse pari a 5,1, in forza dei limiti fissati dall'art. 54-bis, comma 14, lett. a), del d.l. n. 50/2017, il datore di lavoro non potrà fare ricorso alle prestazioni di lavoro occasionale.