Iscriviti alla nostra newsletter giornaliera e tieniti aggiornato sulle ultime notizie!

Iscriviti Sono già iscritto

State utilizzando un software che blocca le nostre pubblicità (cosiddetto adblocker).

Dato che forniamo le notizie gratuitamente, contiamo sui ricavi dei nostri banner. Vi preghiamo quindi di disabilitare il vostro software di disabilitazione dei banner e di ricaricare la pagina per continuare a utilizzare questo sito.
Grazie!

Clicca qui per una guida alla disattivazione del tuo sistema software che blocca le inserzioni pubblicitarie.

Sign up for our daily Newsletter and stay up to date with all the latest news!

Registrazione I am already a subscriber
"I "PrestO" al via oggi. L'analisi dell'avvocato Roveda, consulente Fruitimprese"

Nuovi voucher, un compromesso che scontenta tutti

L'Inps, con la Circolare 107/2017, ha fornito le attese indicazioni per la gestione delle prestazioni di lavoro occasionali che hanno sostituito il "lavoro accessorio" retribuito con i voucher.

Con il provvedimento, l'Istituto ha anche specificato le procedure di funzionamento della piattaforma informatica operativa da oggi ,10 luglio 2017.
Tuttavia i Sindacati degli agricoltori e dei lavoratori, anche se con valutazioni diverse, hanno espresso un giudizio molto critico sull'operato dell'INPS.
Chiediamo chiarimenti all'avvocato Gualtiero Roveda, consulente di Fruitimprese.

FreshPlaza (FP): Quali sono le caratteristiche del nuovo "Contratto di prestazione occasionale" di interesse per le imprese?
Gualtiero Roveda (GR): La nuova tipologia contrattuale, denominata "PrestO", è riservata alle imprese che occupano fino a 5 lavoratori subordinati a tempo indeterminato e prevede il rispetto di rigorosi limiti economici, netti, riferiti all'anno civile:
a) € 5.000per ciascun lavoratore, con riferimento alla totalità dei datori di lavoro;
b) € 5.000 per ciascun datore di lavoro, con riferimento a tutti i lavoratori;
c) € 2.500 per prestazioni rese complessivamente da ogni lavoratore in favore dello stesso datore di lavoro.

La misura del compenso è da considerare pari al 75% del suo effettivo importo per prestatori: titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità; studenti con meno di venticinque anni di età; disoccupati; percettori di sussidi di disoccupazione o integrazione del reddito.

FP: Qual è la misura del compenso orario?
GR: E' fissata dalle parti ma, fatta eccezione per il settore agricolo per il quale sono previsti minimi più bassi, non può essere inferiore a 9 euro orari. In ogni caso è prevista una prestazione minima di 4 ore lavorative. Ciò significa che, se la durata effettiva della prestazione lavorativa giornaliera è inferiore a 4 ore, la remunerazione non potrà essere ugualmente inferiore a 36 euro.



FP: Quali altri oneri economici sono a carico dell'azienda?
GR: Al compenso netto si deve aggiungere: 33% quale contribuzione IVS Gestione separata Inps; 3,5% premio Inail; 1% oneri di gestione da calcolare sul totale. Quindi il totale a carico dell'impresa è pari a 12.41 euro (€ 9+ € 2,97 + € 0,32 + € 0,12).

FP: I compensi influiscono sulla disoccupazione?
GR: No. Non incidono sullo status di disoccupato e sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno. Sono inoltre esenti da Irpef. Di conseguenza non debbono essere indicati nella dichiarazione dei redditi.

FP: Vi sono altri limiti all'utilizzo delle prestazioni occasionali?
GR: Le prestazioni non possono essere svolte da lavoratori già assunti dalla stessa azienda o con i quali vi sia stato un rapporto di lavoro o collaborazione negli ultimi 6 mesi. Il prestatore è sottoposto a vincoli su orari di lavoro, turni e riposi come ogni altro lavoratore. Inoltre, fatto salvo un regime particolare per l'agricoltura, la normativa prevede un tetto massimo di 280 ore nello stesso anno civile.

FP: Quali sono le particolari previsioni per il settore agricolo?

GR: Le imprese agricole possono utilizzare il "PrestO" solo per occupare pensionati, studenti con meno di 25 anni, disoccupati e titolari di prestazioni di sostegno al reddito. I lavoratori non devono, inoltre, risultare iscritti in uno degli elenchi anagrafici comunali degli Operai a Tempo Determinato - OTD.

Il limite di ore non è di 280, ma è determinato dal rapporto tra il limite di importo dei compensi di € 2.500 e la retribuzione oraria individuata dal CCNL per operai agricoli e florovivaisti.

Il compenso minimo orario, a seconda dell'Area di appartenenza del lavoratore è il seguente:
- area 1: € 7,57;
- area 2: € 6,94;
- area 3: € 6,52.

Anche all'agricoltura, al pari degli altri settori, si applica il limite minimo di retribuzione giornaliera pari a 4 ore di lavoro, a prescindere dall'effettiva durata della prestazione.

FP: Come avviene la gestione del rapporto economico?
GR: Il datore di lavoro deve versare la provvista per il pagamento delle prestazioni e dei contributi obbligatori attraverso il mod. F24 o strumenti di pagamento elettronici. L'Inps, il 15 del mese successivo a quello in cui la prestazione si è svolta, eroga al lavoratore i compensi pattuiti sulla base della modalità prescelta. Lavoratore e azienda devono registrarsi preventivamente sul sito dell'INPS mediante la piattaforma telematica o contact center. Le operazioni possono essere svolte dai Consulenti del Lavoro e dai Patronati per la registrazione del prestatore.

FP: Per quale ragione Coldiretti ha criticato il provvedimento dell'Istituto? (cfr notizia correlata)
GR: L'Associazione lamenta sia gli innumerevoli e ingiustificati paletti imposti dalla normativa al settore agricolo sia l'inerzia dell'Inps che non consente alle imprese di poter utilizzare la comunicazione preventiva per un arco temporale di tre giorni. L'applicazione di questa deroga, prevista appositamente per il settore, è stata infatti rinviata a settembre. Di conseguenza le aziende dovranno comunicare l'assunzione di un lavoratore solo per un giorno e farsi carico dell'ennesimo adempimento burocratico.

FP: Anche le Organizzazioni sindacali hanno espresso critiche molto severe verso l'Inps.
GR: Cisl e Uil considerano "errore grossolano" il riferimento della Circolare alle paghe minime d'area del Ccnl, in quanto non tiene conto dei contratti territoriali. La Cgil, come è noto, è nettamente contraria all'intero impianto normativo.

FP: Qual è il giudizio complessivo sui nuovi voucher?
GR: La nuova disciplina rappresenta una soluzione di compromesso che riesce a scontentare tutti. I limiti massimi di compenso erogabile, innalzati dal Jobs Act, sono stati ridimensionati da un Legislatore incoerente. L'applicazione della normativa appare macchinosa e presenta ancora notevoli incertezze. E' difficile prevedere quanto potrà contribuire a contrastare il lavoro sommerso e irregolare.