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Assunzioni congiunte in agricoltura dal 10 settembre

Il dl n. 76/2013 ha previsto la possibilità di instaurare "rapporti di lavoro congiunti" nel settore agricolo, mediante l'assunzione congiunta di un lavoratore (con contratto dipendente) per lo svolgimento di attività presso le aziende dei coobbligati all'assunzione.

Quali sono le imprese che possono avvalersi della nuova opportunità? Le imprese che sono appartenenti a uno stesso gruppo di imprese; quelle legate da un contratto di rete, a patto che almeno il 50% di esse siano imprese agricole; oppure quelle riconducibili a uno stesso proprietario, o altrimenti quelle riconducibili a soggetti diversi legati tra loro da un vincolo di parentela o di affinità entro il terzo grado.

Il provvedimento per la definizione delle modalità con le quali si procede alle assunzioni congiunte è stato pubblicato sulla G.U. n. 185 ed entrerà in vigore il 10 settembre.

Da quel giorno, pertanto, sarà possibile fruire della nuova opportunità. Indispensabile indicare il responsabile delle comunicazioni di assunzione, trasformazione, proroga e cessazioni dei "lavoratori congiunti".

Esso è individuato nel modo seguente: nel caso in cui ci siano assunzioni congiunte effettuate da gruppi di imprese e in contratti di rete, il soggetto tenuto a fare le comunicazioni è l'impresa capogruppo; in caso di assunzioni congiunte effettuate da imprese riconducibili ad unico proprietario, il soggetto tenuto a fare le comunicazioni è lo stesso proprietario. Nel caso di assunzioni effettuate da parte di imprese di soggetti legati tra loro da vincolo di parentela o di affinità, il soggetto tenuto a fare tali comunicazioni deve essere individuato con accordo da depositare presso le associazioni di categoria.
Data di pubblicazione: