Iscriviti alla nostra newsletter giornaliera e tieniti aggiornato sulle ultime notizie!

Iscriviti Sono già iscritto

State utilizzando un software che blocca le nostre pubblicità (cosiddetto adblocker).

Dato che forniamo le notizie gratuitamente, contiamo sui ricavi dei nostri banner. Vi preghiamo quindi di disabilitare il vostro software di disabilitazione dei banner e di ricaricare la pagina per continuare a utilizzare questo sito.
Grazie!

Clicca qui per una guida alla disattivazione del tuo sistema software che blocca le inserzioni pubblicitarie.

Sign up for our daily Newsletter and stay up to date with all the latest news!

Registrazione I am already a subscriber
Gli avvocati Roveda, Sirotti Gaudenzi e Zoli vincono contro l'Inps

Ora le Spa consortili agricole sono sottoposte allo stesso regime previdenziale delle cooperative

Una rivoluzione di non poco conto per il settore ortofrutticolo: con pronuncia del 23 febbraio 2024, la Corte Suprema di Cassazione ha messo la parola fine all'annosa questione sull'inquadramento previdenziale delle Spa consortili.

La Corte ha respinto la tesi dell'Inps, favorendo le argomentazioni della Società coinvolta nel giudizio e assistita dagli avvocati Gualtiero Roveda, Andrea Sirotti Gaudenzi e Carlo Zoli. Il provvedimento ha stabilito che le società consortili costituite da agricoltori debbono essere inquadrate nel settore dell'agricoltura in base alla legge n. 240 del 1984.

Gli avvocati Gualtiero Roveda e Andrea Sirotti Gaudenzi

La decisione della Cassazione assume un'importanza di rilievo nel panorama agricolo italiano, ponendo fine a un'incertezza che durava da molti anni ed esponeva tali società al rischio di un aggravio dei costi previdenziali e contributivi. È ora chiaro che le Spa consortili agricole, per la legge menzionata, sono equiparabili alle cooperative agricole e quindi sottoposte allo stesso regime previdenziale. Il provvedimento pare, anche, in linea con la disciplina comunitaria.

L'inquadramento agricolo nel 'tipo ditta 14' era pregiudizievole per le imprese, in quanto determina un incremento contributivo di circa il 15% tale da metterle fuori mercato rispetto alle cooperative agricole o alle aziende commerciali che pure effettuano le medesime attività di condizionamento e commercializzazione di prodotti ortofrutticoli. In pratica l'interpretazione dell'Inps determinava l'impossibilità per le imprese agricole di utilizzare tale forma di aggregazione.

L'avvocato Andrea Sirotti Gaudenzi, che ha una notevole esperienza di diritto internazionale e dell'Unione europea, chiarisce: "La nostra difesa ha evidenziato alla Corte che l'interpretazione della normativa in esame, data dall'Inps, era in contrasto con le norme comunitarie in materia di libera circolazione delle merci, di libera prestazione dei servizi e di libertà di concorrenza. Come noto, il Giudice è tenuto ad adottare un significato della norma interna orientato e conforme al testo e allo spirito della disciplina europea e di quella internazionale pattizia. L'inquadramento previdenziale della società, sostenuto dall'Inps, era in chiaro contrasto con la normativa comunitaria e con il principio di non discriminazione tra produttori. L'Istituto non poteva prescindere dal tener conto delle "regole di diffusa applicazione nell'area del diritto previdenziale" del Trattato di Roma istitutivo della CE, delle sue successive modifiche e dei Regolamenti che disciplinano la materia".

Si è trattato di una vicenda complicata quella dell'inquadramento delle società consortili costituite da imprenditori agricoli.

"Sin dalla costituzione dei primi consorzi di soli agricoltori, all'inizio degli anni '90 – commenta l'avvocato Gualtiero Roveda - è risultato problematico per l'Inps attribuire l'inquadramento previdenziale a queste imprese. Comunque, dopo un periodo di assestamento e qualche contenzioso amministrativo, l'Istituto ha ritenuto corretto collocare queste organizzazioni in agricoltura con il codice "tipo ditta 18" per le imprese cooperative che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli ex legge n. 240 del 1984. Inopinatamente, nel 2010 l'Istituto ha rivisto la sua posizione e comunicato ad alcuni consorzi che avrebbe cambiato d'ufficio l'inquadramento nel tipo ditta 14".