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Direttiva europea sull'etichettatura dei succhi di frutta, incluso il succo di pomodoro

Novità del recepimento della direttiva europea sull'etichettatura dei succhi di frutta (Decreto Legislativo 19 febbraio 2014, n. 20, in attuazione della Direttiva 2012/12 UE):
la normativa europea sui prodotti alimentari e, in particolare, sull'etichettatura delle bevande, è di particolare rilevanza e sta particolarmente a cuore al legislatore europeo, in un momento storico in cui il tema della sicurezza alimentare è di fondamentale importanza.

Le novità principali della direttiva, da poco recepita in Italia, in materia di etichettatura riguardano i succhi e possono essere così sintetizzate:
  • il pomodoro entra nella lista dei frutti utilizzabili nella produzione di succhi;
  • i succhi di frutta non potranno contenere zuccheri aggiunti o edulcoranti, ne consegue che l'utilizzo in etichetta della dicitura senza zuccheri aggiunti, non sarà più consentito dal 28 aprile 2015.
Fino ad oggi il divieto era riservato a succhi di uva e pera, di conseguenza, le imprese potranno dichiarare che "dal 28 aprile 2015 i succhi di frutta non possono contenere zuccheri aggiunti", al fine di informare correttamente i consumatori. Circa i nettari di frutta, sono consentiti: aggiunta di zuccheri fino al 20% del prodotto finito (o miele) ed edulcoranti.

Per la chiarezza e trasparenza della denominazione di vendita, il tipo di frutta contenuto nel prodotto dovrà essere indicato nella denominazione commerciale del succo, in modo da impedire che un prodotto composto da una miscela del 90% di mela e dal 10% di succo di fragola venga etichettato come succo di fragola, dovrà essere invece necessariamente essere commercializzato con la denominazione "mela e succo di fragola".

Nel caso invece che il succo utilizzi tre o più tipi di frutta, si dovrà mettere in etichetta l'indicazione generica "più specie di frutta" o "più frutti", o simili.
Data di pubblicazione: