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Trasformati di pomodoro: presto nuovi requisiti qualitativi minimi e nuove sanzioni per il prodotto italiano

Per quanto riguarda le disposizioni relative a singoli settori produttivi, la Legge n. 154 del 28 luglio 2016 (cd. "Collegato agricolo") in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività per il settore agricolo e agroalimentare (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 10 agosto 2016) prevede specifiche disposizioni in materia di prodotti derivanti dalla trasformazione del pomodoro (al Capo I del Titolo IV; Articoli dal 23 al 30).

Innanzitutto, la Legge definisce (all'Art. 24) i prodotti in oggetto, suddivisi in:
a) conserve di pomodoro
b) concentrato di pomodoro
c) passata di pomodoro
d) pomodori disidratati
e) pomodori semi-dry o semi-secchi

In generale, i derivati del pomodoro sono prodotti ottenuti a partire da pomodori freschi, sani e maturi conformi alle caratteristiche del frutto di Solanum lycopersicum L., di qualsiasi varietà, forma e dimensione, sottoposti a una adeguata stabilizzazione e confezionati in idonei contenitori.



All'Articolo 25, comma 1, si stabilisce che i requisiti qualitativi minimi e i criteri di qualità dei prodotti di cui all'articolo 24 sono definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con regolamento da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore (cioè il 25 agosto 2016) della Legge n. 154 del 28 luglio 2016.

I prodotti di cui al presente capo che non raggiungono i requisiti minimi fissati dal decreto di cui al comma 1 possono essere rilavorati, salvo quanto stabilito dal decreto stesso, per ottenere prodotti che abbiano le caratteristiche prescritte. La rilavorazione deve essere autorizzata dall'autorità sanitaria competente per territorio, che adotta le misure di vigilanza ritenute necessarie.

Etichettatura e confezionamento
I prodotti sono soggetti alle disposizioni stabilite dalla normativa europea e nazionale in materia di etichettatura e informazione sugli alimenti ai consumatori e sono confezionati in modo tale da assicurare la conservazione dei medesimi e il mantenimento dei requisiti prescritti dal decreto di cui all'articolo 25, comma 1.

I suddetti prodotti, salvo quanto previsto dal decreto di cui al suddetto articolo, qualora non vengano confezionati direttamente nei contenitori destinati alla vendita, sono conservati in recipienti atti a preservarne i requisiti prescritti.

Sanzioni
Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria:
a) da 3.000 euro a 18.000 euro, se riferita a lotti di produzione non superiori a 60.000 pezzi;
b) da 9.000 euro a 54.000 euro, se riferita a lotti di produzione superiori a 60.000 pezzi.

Le sanzioni amministrative pecuniarie previste si applicano anche con riferimento alla passata di pomodoro di cui al decreto del Ministro delle attività produttive 23 settembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del 5 ottobre 2005.

L'autorità competente a irrogare le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo è il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Clausola di mutuo riconoscimento
Fatta salva l'applicazione della normativa europea vigente, le disposizioni del presente capo non si applicano ai derivati del pomodoro fabbricati ovvero commercializzati in un altro Stato membro dell'Unione europea o in Turchia né ai prodotti fabbricati in uno Stato membro dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), parte contraente dell'Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE).