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Con il decreto attuativo della legge 77/2011

IV gamma: il 13 agosto scattano le nuove norme made in Italy

Il 13 agosto 2015 entra in vigore il decreto attuativo della legge n. 77 del 13 maggio 2011 che disciplina le fasi di produzione, confezionamento e distribuzione per l'ortofrutta di IV gamma.


(Foto L'Insalata dell'Orto).

L'iniziativa legislativa che ha condotto alla Legge 77, prima normativa in Europa sulla IV gamma, è stata promossa da AIIPA IV gamma, il Gruppo attivo all'interno dell'associazione di settore "Prodotti Vegetali" di AIIPA (Associazione italiana industrie prodotti alimentari) per rappresentare le imprese che operano nel settore, con la collaborazione dei ministeri delle Politiche agricole, della Salute e dello Sviluppo economico nell'iter di definizione del decreto di attuazione.

Arriva così una regolamentazione dell'intera filiera produttiva-distributiva non paragonabile a disposizioni presenti in altri Paesi. Francia, Spagna e Inghilterra, infatti, si sono dotate di linee guida e manuali di corretta prassi igienica, ma non hanno disposizioni vincolanti.

Di seguito le principali novità della nuova normativa.

  • Il tetto massimo consentito in ogni fase della distribuzione, dalle celle frigorifere degli stabilimenti di produzione fino agli scaffali sarà 8° C.
  • Obbligo di indicare in etichetta:
  1. "prodotto lavato e pronto al consumo" o "prodotto lavato e pronto da cuocere";
  2. istruzioni per l'uso per i prodotti da cuocere;
  3. la dicitura: "consumare entro due giorni dall'apertura della confezione e comunque non oltre la data di scadenza".
  • Ai prodotti di IV gamma sarà consentita l'aggiunta di ingredienti di origine vegetale non freschi o secchi fino a un massimo del 40% in peso del prodotto finito.
  • Per gli imballaggi primari dovranno essere utilizzati esclusivamente materiali di tipologia e grammatura idonee a consentire lo smaltimento tramite raccolta differenziata e riciclo.
Inoltre, negli stabilimenti di lavorazione:
  • la temperatura degli ambienti non dovrà superare i 14°C;
  • 8° C sarà il tetto massimo consentito anche per le celle di conservazione delle materie prime, dei semilavorati e dei prodotti finiti.

Pur non essendovi sanzioni specifiche nella legislazione di settore, la L.77/2011 e la relativa decretazione di attuazione sono soggette alle previsioni generali per:

- la violazione della disciplina relativa alle temperature, alla quale si applicano le sanzioni relative ai precetti in materia di sicurezza alimentare previsti dai Regolamento europei 178/02 e 852/04, nonché dalla Legge nazionale n. 283/1962;

- la violazione della disciplina relativa alle informazioni ai consumatori, alla quale si applicano le sanzioni previste dal d. Lgs. 109/92, nelle more di più puntuali previsioni nell'ambito del Decreto Legislativo sulle violazioni del Reg. UE 1169/11.

La legislazione sulla IV gamma ha livello nazionale e, pertanto, si applica esclusivamente a imprese produttrici e punti vendita in Italia.

Secondo quanto elaborato dalle maggiori società europee di ricerche di mercato, nel 2014 il settore ha raggiunto, nei cinque principali mercati comunitari (Francia, Germania, Spagna, Italia e Gran Bretagna) circa tre miliardi di euro di fatturato. L'Italia, con il 26% di quota di mercato, è al secondo posto dopo la Gran Bretagna.

Gianfranco D'Amico, Presidente di AIIPA IV Gamma – Associazione di Confindustria che rappresenta, tra le altre, anche le industrie di IV gamma - commenta così l'applicazione della Legge: "Questo è un punto di svolta per la IV Gamma italiana perché spingerà tutti gli attori del comparto a compiere un'ulteriore crescita in senso qualitativo, per avere una filiera sempre più veloce, efficiente e controllata, garantendo qualità e informazioni ai consumatori. Questa legge va a colmare un vuoto presente nella regolamentazione europea e valorizza il ruolo e le dimensioni acquisite dal mercato italiano della IV Gamma nell'ambito del mercato unico europeo".