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Anche l'Inail pronta a tartassare il datore di lavoro a ogni minima incongruenza

Fare gli imprenditori e' questione da eroi

L'Inail tutela il lavoro svolto nell'azienda agricola, considerandosi tale l'azienda esercente un'attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento degli animali e alle attività connesse. Ma cosa accade se si verifica l'infortunio di un lavoratore adibito a un'attività non propriamente agricola? Chiediamo chiarimenti in materia all'avvocato Gualtiero Roveda, consulente di Fruitimprese.

FreshPlaza (FP): Quando,in agricoltura, si parla di "attività connesse" cosa si intende?
Gualtieri Roveda (GR): Sono le attività diverse da quelle strettamente agricole, ma a queste collegate sotto il profilo economico-funzionale, in quanto destinate alla valorizzazione dei prodotti aziendali e che, conseguentemente, rientrano nel normale ciclo produttivo. Si riconoscono tali le attività dirette alla manipolazione, trasformazione, conservazione e commercializzazione che abbiano a oggetto prevalentemente la produzione propria. Oppure quelle dirette a procurare utilità alla gestione dell'azienda quali, ad esempio, la manutenzione e riparazione degli attrezzi di lavoro, l'acquisto delle sementi, dei prodotti fitosanitari.

FP: Poniamo il caso di un operaio che, effettuando la riparazione del tetto di un immobile funzionale al fondo, cadendo si infortuni. Il lavoratore è coperto dall'Inail?

GR: In generale, sono molti i casi di infortunio sul lavoro disconosciuti ogni anno dall'Istituto e, in mancanza di ricorso, archiviati oppure passati per competenza all'Inps. Quando l'infortunio avviene in un'attività non propriamente agricola, l'Inail valuta con particolare attenzione l'occasione di lavoro. Nel caso prospettato, se l'intervento di riparazione è urgente, necessario e funzionale al lavoro agricolo, in quanto finalizzato a consentire il normale svolgimento dell'attività principale, dovrebbe esservi ragionevolmente copertura Inail. In ogni caso, la legislazione vigente garantisce ai lavoratori una protezione pressoché totale contro ogni evento dannoso che provoca una condizione di inabilità al lavoro, temporanea o permanente che sia, disponendo che questi incidenti siano comunque indennizzati a cura e spese del datore di lavoro o della gestione previdenziale, assicurativa o assistenziale competente.



FP: Il rischio del datore di lavoro è quello di dover sostenere l'integrale onere economico del risarcimento del danno?
GR: Sì, se è responsabile di quanto accaduto. In ogni caso è bene tener presente che, anche se vi è copertura, il datore di lavoro può essere ugualmente chiamato a rispondere per una parte di danni subiti dall'infortunato. L'indennizzo erogato dall'Inail, infatti, non ripara integralmente il danno. Il lavoratore che abbia subito un pregiudizio, imputabile al datore di lavoro, ha diritto oltre all'indennizzo Inail al risarcimento di poste non coperte dall'assicurazione pubblica (danno complementare) e a ottenere l'eventuale differenza tra quanto stabilito a titolo di indennizzo e quanto spettante in base agli ordinari criteri risarcitori (danno differenziale).

Inoltre l'Inail ha il potere di chiedere il risarcimento delle prestazioni erogate quando, nelle cause che hanno determinato l'evento, sia accertata la responsabilità del datore di lavoro. Si rileva in proposito che l'introduzione dell'obbligo per il Pubblico Ministero di dare comunicazione all'Inail dell'azione penale avviata in conseguenza della violazione delle norme di prevenzione ed igiene, che hanno causato l'omicidio colposo o le lesioni gravi, ha agevolato la costituzione dell'Inail e l'attuazione dell'azione di regresso.

FP: In pratica, l'imprenditore agricolo con dei dipendenti è sempre esposto al rischio di trovarsi nella condizione di dover risarcire al lavoratore e all'Istituto importi anche molto elevati.

GR: Sì, al pari di tutti gli altri imprenditori. Per evitare il rischio, è necessario ricorrere a forme di assicurazione privata per la responsabilità civile. Lo strumento per la tutela del rischio in esame è rappresentato dalla polizza Responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro c.d. R.C.O. (Responsabilità Civile Operai), in genere abbinata alla R.C.T. (Responsabilità Civile Terzi). La polizza ha lo scopo di tenere indenne il datore di lavoro per quanto sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile per i pregiudizi sofferti dai prestatori di lavoro addetti all'attività assicurata. La copertura include le azioni di regresso degli Enti pubblici e le richieste di risarcimento avanzate direttamente dai lavoratori o dai loro aventi causa. Va da sé che, per una tutela adeguata, è necessario scegliere una solida compagnia assicuratrice e valutare con attenzione le condizioni contrattuali.